Art. 39 
 
 
               Disposizioni in materia di lavoro agile 
 
  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104  o  che
abbiano nel proprio nucleo  familiare  una  persona  con  disabilita'
nelle condizioni di cui  all'articolo  3,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a  svolgere  la  prestazione  di
lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18  a  23  della
legge 22 maggio 2017, n. 81, a  condizione  che  tale  modalita'  sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione. 
  2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e  comprovate
patologie  con  ridotta  capacita'  lavorativa  e'  riconosciuta   la
priorita'  nell'accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento   delle
prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli  da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche  ai
lavoratori  immunodepressi  e  ai  familiari  conviventi  di  persone
immunodepresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della citata legge
          5 febbraio  1992,  n.  104  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 26. 
              Si riporta il testo degli articoli da  18  a  23  della
          legge 22 maggio 2017, n.  81  (Misure  per  la  tutela  del
          lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e  misure  volte  a
          favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei  luoghi
          del lavoro subordinato): 
                "Art. 18. Lavoro agile 
                1. Le disposizioni del presente capo, allo  scopo  di
          incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione
          dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il  lavoro  agile
          quale  modalita'  di  esecuzione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato stabilita mediante accordo tra le parti,  anche
          con forme di organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi  e
          senza precisi vincoli di orario o di luogo di  lavoro,  con
          il possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo
          svolgimento  dell'attivita'  lavorativa.   La   prestazione
          lavorativa viene eseguita, in parte all'interno  di  locali
          aziendali e  in  parte  all'esterno  senza  una  postazione
          fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di
          lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla  legge  e
          dalla contrattazione collettiva. 
                2.  Il  datore  di  lavoro  e'   responsabile   della
          sicurezza  e  del  buon   funzionamento   degli   strumenti
          tecnologici assegnati  al  lavoratore  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' lavorativa. 
                3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
          quanto compatibili,  anche  nei  rapporti  di  lavoro  alle
          dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  secondo  le
          direttive emanate anche ai  sensi  dell'articolo  14  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta  salva  l'applicazione
          delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali
          rapporti. 
                3-bis. I datori di  lavoro  pubblici  e  privati  che
          stipulano accordi per  l'esecuzione  della  prestazione  di
          lavoro in modalita'  agile  sono  tenuti  in  ogni  caso  a
          riconoscere priorita'  alle  richieste  di  esecuzione  del
          rapporto di  lavoro  in  modalita'  agile  formulate  dalle
          lavoratrici nei tre anni successivi  alla  conclusione  del
          periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo  16
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',
          di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
          dai lavoratori con figli in condizioni  di  disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104. 
                4. Gli incentivi di carattere fiscale e  contributivo
          eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi  di
          produttivita' ed efficienza  del  lavoro  subordinato  sono
          applicabili  anche  quando   l'attivita'   lavorativa   sia
          prestata in modalita' di lavoro agile. 
                5. Agli adempimenti di cui al  presente  articolo  si
          provvede senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente." 
                "Art. 19. Forma e recesso 
                1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro  agile
          e'  stipulato  per  iscritto  ai  fini  della   regolarita'
          amministrativa e della  prova,  e  disciplina  l'esecuzione
          della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei  locali
          aziendali, anche con riguardo alle forme di  esercizio  del
          potere direttivo del datore di  lavoro  ed  agli  strumenti
          utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua  altresi'  i
          tempi di riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e
          organizzative necessarie per assicurare  la  disconnessione
          del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 
                2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a  termine
          o a tempo indeterminato; in tale ultimo  caso,  il  recesso
          puo' avvenire con  un  preavviso  non  inferiore  a  trenta
          giorni.  Nel  caso  di   lavoratori   disabili   ai   sensi
          dell'articolo 1 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  il
          termine di preavviso del recesso da  parte  del  datore  di
          lavoro non puo' essere inferiore a novanta giorni, al  fine
          di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi  di
          lavoro rispetto  alle  esigenze  di  vita  e  di  cura  del
          lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno
          dei contraenti  puo'  recedere  prima  della  scadenza  del
          termine nel caso di accordo a tempo  determinato,  o  senza
          preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato." 
                "Art.  20.  Trattamento,  diritto   all'apprendimento
          continuo e certificazione delle competenze del lavoratore 
                1.  Il  lavoratore  che  svolge  la  prestazione   in
          modalita' di lavoro agile  ha  diritto  ad  un  trattamento
          economico   e   normativo   non    inferiore    a    quello
          complessivamente applicato,  in  attuazione  dei  contratti
          collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
          15 giugno 2015, n. 81, nei  confronti  dei  lavoratori  che
          svolgono le medesime  mansioni  esclusivamente  all'interno
          dell'azienda. 
                2. Al lavoratore impiegato in forme di  lavoro  agile
          ai  sensi  del  presente  capo  puo'  essere  riconosciuto,
          nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto
          all'apprendimento permanente,  in  modalita'  formali,  non
          formali o informali, e alla periodica certificazione  delle
          relative competenze." 
                "Art. 21. Potere di controllo e disciplinare 
                1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro  agile
          disciplina l'esercizio del potere di controllo  del  datore
          di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno
          dei  locali  aziendali  nel  rispetto  di  quanto  disposto
          dall'articolo 4 della legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni. 
                2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte,
          connesse  all'esecuzione   della   prestazione   lavorativa
          all'esterno  dei  locali   aziendali,   che   danno   luogo
          all'applicazione di sanzioni disciplinari." 
                "Art. 22. Sicurezza sul lavoro 
                1. Il datore di lavoro  garantisce  la  salute  e  la
          sicurezza del  lavoratore  che  svolge  la  prestazione  in
          modalita'  di  lavoro  agile  e  a  tal  fine  consegna  al
          lavoratore  e  al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza,  con  cadenza  almeno  annuale,   un'informativa
          scritta nella quale sono individuati i rischi generali e  i
          rischi specifici connessi  alla  particolare  modalita'  di
          esecuzione del rapporto di lavoro. 
                2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione
          delle misure  di  prevenzione  predisposte  dal  datore  di
          lavoro per fronteggiare i  rischi  connessi  all'esecuzione
          della prestazione all'esterno dei locali aziendali." 
                "Art.  23.   Assicurazione   obbligatoria   per   gli
          infortuni e le malattie professionali 
                1. L'accordo per  lo  svolgimento  della  prestazione
          lavorativa  in  modalita'  di  lavoro  agile   e   le   sue
          modificazioni  sono  oggetto  delle  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608, e successive modificazioni. 
                2. Il lavoratore ha diritto alla  tutela  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
          da  rischi  connessi  alla  prestazione   lavorativa   resa
          all'esterno dei locali aziendali. 
                3. Il lavoratore ha diritto alla  tutela  contro  gli
          infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
          andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
          per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
          dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni  di  cui
          al terzo  comma  dell'articolo  2  del  testo  unico  delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124, e successive  modificazioni,  quando  la  scelta  del
          luogo della prestazione sia dettata  da  esigenze  connesse
          alla prestazione stessa o dalla necessita'  del  lavoratore
          di conciliare le esigenze di vita con quelle  lavorative  e
          risponda a criteri di ragionevolezza."