Art. 40 
 
 
             Sospensione delle misure di condizionalita' 
              per l'attribuzione di alcune prestazioni 
 
  1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici,  considerate
la situazione di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativa  al
rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata  di
6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  e
le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del  virus
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  emanati
in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli  spostamenti  delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per  due
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  gli  obblighi
connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto
legge 28 gennaio 2019, n. 4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi  termini  ivi  previsti,  le
misure di condizionalita' e i relativi termini comunque previsti  per
i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto  legislativo  4  marzo
2015, n. 22, e per i  beneficiari  di  integrazioni  salariali  dagli
articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, gli adempimenti relativi agli obblighi  di  cui  all'articolo  7
della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  le  procedure  di  avviamento  a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' i termini  per  le  convocazioni  da  parte  dei  centri  per
l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di  cui
all'articolo 20, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150. 
  1-bis. Fermo restando che le attivita' di formazione  professionale
e orientamento al lavoro, nonche'  le  altre  attivita'  connesse  ai
patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale  che  possono
essere svolte  a  distanza  sono  rese  nelle  modalita'  citate,  la
sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte  di  lavoro
congrue nell'ambito del comune di appartenenza. 
  1-ter. Tenuto conto della necessita' di  assicurare  assistenza  di
carattere sociale o socio-assistenziale in  relazione  alle  esigenze
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  i  comuni  e  gli
ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi  e
i servizi sociali di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del  Fondo  per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo  1,
comma 386, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  ai  bisogni  di
assistenza che emergessero nell'attuale  situazione  emergenziale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  per
un periodo di due mesi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  8
          marzo 2020 concernente  "Ulteriori  disposizioni  attuative
          del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  recante  misure
          urgenti   in   materia   di   contenimento    e    gestione
          dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19"  e'  pubblicato
          nella  Gazz.  Uff.  8   marzo   2020,   n.   59,   Edizione
          straordinaria. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  9
          marzo 2020 recante "Ulteriori  disposizioni  attuative  del
          decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
          urgenti   in   materia   di   contenimento    e    gestione
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
          sull'intero territorio nazionale" e' pubblicato nella Gazz.
          Uff. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria. 
              Per il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 si veda
          nei riferimenti normativi all'art. 31. 
              Il decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  recante
          "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori   sociali   in   caso   di    disoccupazione
          involontaria   e   di   ricollocazione    dei    lavoratori
          disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
          183" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2015, n. 54. 
              Si riporta il testo  degli  articoli  8  e  24-bis  del
          citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                "Art.  8.  Condizionalita'  e  politiche  attive  del
          lavoro 
                1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
          per i quali e'  programmata  una  sospensione  o  riduzione
          superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro,  calcolato
          in un periodo di 12 mesi, sono soggetti  alle  disposizioni
          di cui all'articolo 22 del decreto legislativo adottato  in
          attuazione  dell'articolo  1,  comma  3,  della  legge   10
          dicembre 2014, n. 183. 
                2. Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di  lavoro
          autonomo o subordinato durante il periodo  di  integrazione
          salariale non ha diritto al trattamento per le giornate  di
          lavoro effettuate. 
                3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
          integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
          a dare  preventiva  comunicazione  alla  sede  territoriale
          dell'INPS dello svolgimento dell'attivita' di cui al  comma
          2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro  e  delle
          imprese   fornitrici   di   lavoro   temporaneo,   di   cui
          all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile  2000,
          n.  181,  sono  valide  al  fine  dell'assolvimento   degli
          obblighi di comunicazione di cui al presente comma." 
                "Art. 24-bis. Accordo di ricollocazione 
                1. Al fine di limitare il  ricorso  al  licenziamento
          all'esito  dell'intervento  straordinario  di  integrazione
          salariale, nei casi di  riorganizzazione  ovvero  di  crisi
          aziendale per i quali non  sia  espressamente  previsto  il
          completo   recupero   occupazionale,   la   procedura    di
          consultazione di cui all'articolo 24 puo'  concludersi  con
          un accordo che preveda  un  piano  di  ricollocazione,  con
          l'indicazione  degli  ambiti  aziendali   e   dei   profili
          professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti
          nei  predetti   ambiti   o   profili   possono   richiedere
          all'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro
          (ANPAL), entro trenta giorni dalla data  di  sottoscrizione
          dello    stesso    accordo,    l'attribuzione    anticipata
          dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e
          alle condizioni previsti dai programmi presentati ai  sensi
          dell'articolo 21, commi 2 e 3,  del  presente  decreto.  Il
          numero delle richieste non puo' in  ogni  caso  eccedere  i
          limiti  di  contingente  previsti,  per  ciascun  ambito  o
          profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di  crisi
          aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi  2  e
          3. 
                2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo,
          del citato decreto legislativo n. 150 del  2015,  l'assegno
          e' spendibile in costanza di trattamento  straordinario  di
          integrazione salariale al  fine  di  ottenere  un  servizio
          intensivo di assistenza nella ricerca di un  altro  lavoro.
          Il servizio ha  una  durata  corrispondente  a  quella  del
          trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale   e
          comunque non inferiore a sei mesi. Esso e'  prorogabile  di
          ulteriori dodici mesi nel caso non  sia  stato  utilizzato,
          entro  il  termine   del   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In
          deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo  n.
          150  del  2015,  ai  lavoratori  ammessi   all'assegno   di
          ricollocazione  ai  sensi  del  presente  articolo  non  si
          applica l'obbligo di accettazione di un'offerta  di  lavoro
          congrua. 
                3.  L'accordo  di  cui  al  comma  1  puo'   altresi'
          prevedere che i centri per l'impiego o i  soggetti  privati
          accreditati ai sensi dell'articolo 12  del  citato  decreto
          legislativo  n.  150  del  2015  possano  partecipare  alle
          attivita' di mantenimento e sviluppo delle  competenze,  da
          realizzare   con    l'eventuale    concorso    dei    fondi
          interprofessionali  per  la  formazione  continua,  di  cui
          all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
                4. Il lavoratore che, nel periodo in  cui  usufruisce
          del servizio di cui al comma 2,  accetta  l'offerta  di  un
          contratto di lavoro con altro datore, la  cui  impresa  non
          presenta assetti  proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          con quelli dell'impresa del  datore  in  essere,  beneficia
          dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini  IRPEF  delle
          somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto
          di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della
          retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento
          di fine rapporto. Le  eventuali  ulteriori  somme  pattuite
          nella  stessa  sede  sono  soggette   al   regime   fiscale
          applicabile ai sensi della disciplina vigente. 
                5. Nei casi di cui  al  comma  4,  il  lavoratore  ha
          diritto  altresi'  alla  corresponsione  di  un  contributo
          mensile pari al 50 per cento del trattamento  straordinario
          di integrazione salariale che gli sarebbe stato  altrimenti
          corrisposto. 
                6. Al datore di lavoro che assume  il  lavoratore  di
          cui al comma 4 e' riconosciuto, ferma  restando  l'aliquota
          di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero  dal
          versamento del 50  per  cento  dei  complessivi  contributi
          previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
          dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo
          di importo pari a 4.030 euro  su  base  annua,  annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati. L'esonero e' riconosciuto  per  una  durata  non
          superiore a: 
                  a)  diciotto  mesi,  in  caso  di  assunzione   con
          contratto a tempo indeterminato; 
                  b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto
          a tempo determinato. Nel caso in cui,  nel  corso  del  suo
          svolgimento, il predetto  contratto  venga  trasformato  in
          contratto a tempo indeterminato, il beneficio  contributivo
          spetta per ulteriori sei mesi." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  12
          marzo 1999, n. 68 (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
          disabili): 
                "Art. 7. (Modalita' delle assunzioni obbligatorie) 
                1. Ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo  previsto
          dall'articolo 3, i datori di  lavoro  privati  e  gli  enti
          pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta
          nominativa di avviamento agli uffici competenti o  mediante
          la stipula delle convenzioni di  cui  all'articolo  11.  La
          richiesta nominativa puo' essere preceduta dalla  richiesta
          agli uffici competenti di effettuare la preselezione  delle
          persone  con  disabilita'  iscritte  nell'elenco   di   cui
          all'articolo 8 che aderiscono alla specifica  occasione  di
          lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le  modalita'
          concordate dagli uffici con il datore di lavoro. 
                1-bis. Nel caso  di  mancata  assunzione  secondo  le
          modalita' di cui  al  comma  1  entro  il  termine  di  cui
          all'articolo 9, comma 1, gli uffici  competenti  avviano  i
          lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica
          richiesta o altra specificamente concordata con  il  datore
          di lavoro sulla  base  delle  qualifiche  disponibili.  Gli
          uffici possono procedere anche previa chiamata  con  avviso
          pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono
          alla specifica occasione di lavoro. 
                1-ter. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali effettua uno specifico monitoraggio  degli  effetti
          delle  previsioni  di  cui  al  comma  1  in   termini   di
          occupazione delle persone con disabilita'  e  miglioramento
          dell'incontro tra domanda e  offerta  di  lavoro.  Da  tale
          monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
                2.  I  datori  di  lavoro  pubblici   effettuano   le
          assunzioni in conformita' a quanto  previsto  dall'articolo
          36, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del  decreto
          legislativo 31 marzo  1998,  n.  80,  salva  l'applicazione
          delle disposizioni di cui all'articolo  11  della  presente
          legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36,  comma  1,
          lettera a), del predetto  decreto  legislativo  n.  29  del
          1993, e successive  modificazioni,  i  lavoratori  disabili
          iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2,  della
          presente legge hanno diritto alla  riserva  dei  posti  nei
          limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo  e   fino   al
          cinquanta per cento dei posti messi a concorso. 
                3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei  cambi,
          che  esercitano  le  funzioni  di  vigilanza  sul   sistema
          creditizio  e  in   materia   valutaria,   procedono   alle
          assunzioni di cui alla  presente  legge  mediante  pubblica
          selezione, effettuata anche su base nazionale." 
              Si riporta il testo dell'articolo  16  della  legge  28
          febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
          del lavoro): 
                "Art. 16. Disposizioni concernenti  lo  Stato  e  gli
          enti pubblici 
                1.  Le  Amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non  economici  a
          carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per  i  quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della  scuola  dell'obbligo,  sulla   base   di   selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in quelle di mobilita',  che  abbiano  la  professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso  al   pubblico   impiego.   Essi   sono   avviati
          numericamente   alla   sezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie risultante  dalle  liste  delle  circoscrizioni
          territorialmente competenti. 
                2. I lavoratori di cui al comma 1 possono  trasferire
          la loro iscrizione presso  altra  circoscrizione  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento  nella  graduatoria
          nella nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato. 
                3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui  attivita'  si  esplichi   nel   territorio   di   piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma 4. 
                4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori  nonche'
          le modalita' e i criteri delle selezioni tra  i  lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale. 
                5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli  enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla  base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste. 
                6. Le offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica. 
                7. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  hanno
          valore di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione
          delle regioni a statuto ordinario. 
                8.  Sono  escluse  dalla  disciplina   del   presente
          articolo le assunzioni presso le Forze  armate  e  i  corpi
          civili militarmente ordinati. 
                9. " 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
          per il riordino della normativa in materia di  servizi  per
          il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                "Art. 20. Patto di servizio personalizzato 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. Nel patto di cui al comma 1  deve  essere  inoltre
          riportata la disponibilita' del richiedente  alle  seguenti
          attivita': 
                  a) partecipazione a iniziative e laboratori per  il
          rafforzamento delle  competenze  nella  ricerca  attiva  di
          lavoro  quali,  in  via  esemplificativa,  la  stesura  del
          curriculum vitae e la preparazione per  sostenere  colloqui
          di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
                  b)  partecipazione  a   iniziative   di   carattere
          formativo o  di  riqualificazione  o  altra  iniziativa  di
          politica attiva o di attivazione; 
                  c) accettazione di congrue offerte di lavoro,  come
          definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147  (Disposizioni  per
          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla
          poverta'): 
                "Art.  7.  Interventi  e  servizi  sociali   per   il
          contrasto alla poverta' 
                1. I servizi per  l'accesso  e  la  valutazione  e  i
          sostegni  da  individuare   nel   progetto   personalizzato
          afferenti al sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
          sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono: 
                  a) segretariato sociale; 
                  b) servizio sociale professionale per la  presa  in
          carico, inclusa la  componente  sociale  della  valutazione
          multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2; 
                  c)  tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,
          all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,  di  cui
          alle regolamentazioni regionali in attuazione  dell'accordo
          del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano; 
                  d)   sostegno   socio-educativo    domiciliare    o
          territoriale, incluso  il  supporto  nella  gestione  delle
          spese e del bilancio familiare; 
                  e)  assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  e
          servizi di prossimita'; 
                  f)  sostegno  alla  genitorialita'  e  servizio  di
          mediazione familiare; 
                  g) servizio di mediazione culturale; 
                  h) servizio di pronto intervento sociale. 
                2. Al fine  di  garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo
          Poverta' sono attribuite  agli  ambiti  territoriali  delle
          regioni per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al
          comma 1,  fermi  restando  gli  interventi  afferenti  alle
          politiche  del  lavoro,  della  formazione,   sanitarie   e
          socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle  altre
          aree   eventualmente   coinvolte   nella   valutazione    e
          progettazione previsti a legislazione vigente. 
                3.  La  quota  del  Fondo   Poverta'   destinata   al
          rafforzamento degli interventi e dei  servizi  sociali,  di
          cui al comma 2, e' pari, in sede di prima  applicazione,  a
          297 milioni di euro nel 2018, a 347  milioni  di  euro  nel
          2019 e a 470 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020,
          inclusivi delle risorse di cui al comma  9.  Gli  specifici
          rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del  Fondo
          Poverta'  attribuita  agli  ambiti  territoriali  di   ogni
          regione e nei limiti della medesima, sono  definiti  in  un
          atto di programmazione  regionale,  nel  rispetto  e  nella
          valorizzazione  delle  modalita'  di   confronto   con   le
          autonomie   locali,   sulla    base    delle    indicazioni
          programmatiche contenute nel Piano per gli interventi  e  i
          servizi  sociali  di  contrasto  alla  poverta',   di   cui
          all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  procede  all'erogazione  delle  risorse
          spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione  una
          volta  valutata  la  coerenza  dello  schema  dell'atto  di
          programmazione regionale con le finalita' del Piano per gli
          interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'. 
                4. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  si  definiscono  i
          criteri di riparto della  quota  di  cui  al  comma  2  con
          riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna  regione,
          nonche' le  modalita'  di  monitoraggio  e  rendicontazione
          delle risorse  trasferite.  Ciascuna  regione  comunica  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai
          fini della successiva attribuzione delle risorse  da  parte
          del  Ministero  medesimo  agli   ambiti   territoriali   di
          rispettiva competenza. 
                5. Le regioni possono integrare per le  finalita'  di
          cui al presente articolo, a valere su risorse  proprie,  la
          quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le
          regioni  possono  richiedere  il  versamento  della   quota
          medesima sul bilancio regionale per il successivo  riparto,
          integrato con le risorse proprie, agli ambiti  territoriali
          di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni
          dall'effettivo versamento delle  risorse  alle  regioni  da
          parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                6.  I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito
          territoriale,   concorrono   con   risorse   proprie   alla
          realizzazione dei servizi di cui al  comma  1,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente e  nell'ambito  degli  equilibri  di
          finanza pubblica programmati. I servizi di cui al  comma  1
          sono programmati nei limiti delle  risorse  disponibili  ai
          sensi del presente articolo. Le risorse  di  cui  al  primo
          periodo sono comunicate al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3. 
                7. Alle finalita' di cui  al  presente  articolo,  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  Partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento  europei,  concorrono  altresi'   le   risorse
          afferenti  ai  Programmi  operativi   nazionali   (PON)   e
          regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta
          alla poverta' e della promozione  dell'inclusione  sociale,
          fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le
          regioni e le province  autonome  individuano  le  modalita'
          attraverso le quali i POR rafforzano  gli  interventi  e  i
          servizi  di  cui  al  presente  decreto,  includendo,   ove
          opportuno e  compatibile,  i  beneficiari  del  Rdc  tra  i
          destinatari  degli  interventi,   anche   con   riferimento
          all'obiettivo tematico  della  promozione  dell'occupazione
          sostenibile e di qualita'. 
                8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e  4,  per
          l'anno  2017,  al   fine   di   permettere   una   adeguata
          implementazione del  ReI  e  di  garantirne  la  tempestiva
          operativita' mediante un rafforzamento dei servizi  sociali
          territoriali, inclusi quelli di contrasto alla  poverta'  e
          all'esclusione sociale, sono  attribuite  alle  regioni,  a
          valere sul Fondo Poverta', risorse pari a  212  milioni  di
          euro, secondo i  criteri  di  riparto  e  con  le  medesime
          modalita' adottate per il Fondo nazionale per le  politiche
          sociali, di cui all'articolo 20, comma 8,  della  legge  n.
          328 del 2000. 
                9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di  cui
          al comma 2 viene riservato un ammontare pari a  20  milioni
          di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e
          servizi in favore di  persone  in  condizione  di  poverta'
          estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di  cui  al
          comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto  della  quota
          di cui al presente comma, avuto  prioritariamente  riguardo
          alla  distribuzione  territoriale  dei  senza  dimora,   in
          particolare individuando le grandi aree urbane  in  cui  si
          concentra il  maggior  numero  degli  stessi.  In  sede  di
          riparto, si definiscono altresi' le condizioni di  poverta'
          estrema,  nonche'  si   indentificano   le   priorita'   di
          intervento a valere sulle risorse trasferite,  in  coerenza
          con le "Linee di indirizzo  per  il  contrasto  alla  grave
          emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede
          di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015,  ed  eventuali
          successive iniziative ai sensi dell'articolo 21,  comma  8.
          Gli interventi e i servizi di cui al  presente  comma  sono
          oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo  di
          cui all'articolo 24 e di specifico  monitoraggio  da  parte
          del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che  ne
          da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4." 
              Si riporta il testo del comma 386 dell'articolo 1 della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
                "386. Al fine di garantire l'attuazione di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale»,  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'."