Art. 41 
 
 
Sospensione  dell'attivita'  dei  Comitati  centrali   e   periferici
  dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione 
 
  1. Sono sospese fino al 1° giugno 2020 le  attivita'  dei  Comitati
centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia  dei  decreti  di
costituzione e ricostituzione dei Comitati. 
  2.  Le  integrazioni  salariali  di   competenza   dei   Fondi   di
solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo
le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi. 
  3. Sino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati  amministratori
dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono  nominati
Commissari dei rispettivi Fondi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015,  n.  221,
          S.O.