Art. 42 
 
 
                         Disposizioni INAIL 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020,  il  decorso
dei termini di  decadenza  relativi  alle  richieste  di  prestazioni
erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla
fine del periodo  di  sospensione.  Sono  altresi'  sospesi,  per  il
medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo  periodo
del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine,  sospesi
i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche'
su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del  presente
comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. 
  2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus  (SARS-CoV-2)  in
occasione di lavoro,  il  medico  certificatore  redige  il  consueto
certificato di infortunio e lo invia  telematicamente  all'INAIL  che
assicura, ai sensi delle vigenti  disposizioni,  la  relativa  tutela
dell'infortunato.  Le  prestazioni  INAIL  nei  casi   accertati   di
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro  sono  erogate  anche
per il periodo di quarantena o di permanenza  domiciliare  fiduciaria
dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti
eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non  sono
computati ai fini della determinazione  dell'oscillazione  del  tasso
medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti
dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali del 27 febbraio 2019, recante « Modalita' per  l'applicazione
delle tariffe 2019 ». La presente disposizione si applica  ai  datori
di lavoro pubblici e privati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 83  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  (Testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali): 
                "Art. 83 
                La misura della rendita  di  inabilita'  puo'  essere
          riveduta, su domanda  del  titolare  della  rendita  o  per
          disposizione  dell'Istituto  assicuratore,   in   caso   di
          diminuzione o di aumento dell'attitudine al  lavoro  ed  in
          genere in seguito a modificazione delle condizioni  fisiche
          del titolare della rendita, purche', quando  si  tratti  di
          peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio  che  ha
          dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo'
          anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine
          al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. 
                La  domanda  di  revisione  deve  essere   presentata
          all'Istituto assicuratore e deve  essere  corredata  da  un
          certificato medico dal quale risulti che si  e'  verificato
          un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti
          anche la  nuova  misura  di  riduzione  dell'attitudine  al
          lavoro. 
                L'Istituto assicuratore, entro novanta  giorni  dalla
          ricezione della domanda, deve pronunciarsi in  ordine  alla
          domanda medesima. 
                Se l'Istituto assicuratore rifiuta di  accogliere  la
          domanda in  tutto  o  in  parte  ovvero  l'infortunato  non
          accetta la riduzione o la soppressione della rendita,  alle
          relative  contestazioni  si   applicano   le   disposizioni
          dell'art. 104. 
                Il titolare della  rendita  non  puo'  rifiutarsi  di
          sottostare alle visite di controllo che siano  disposte  ai
          fini del presente articolo dall'Istituto  assicuratore.  In
          caso di rifiuto l'Istituto assicuratore  puo'  disporre  la
          sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
          essa. 
                Nei primi quattro anni  dalla  data  di  costituzione
          della rendita la prima revisione puo'  essere  richiesta  o
          disposta  solo  dopo   trascorso   un   anno   dalla   data
          dell'infortunio  e  almeno  sei  mesi   da   quella   della
          costituzione  della  rendita;  ciascuna  delle   successive
          revisioni non puo' essere richiesta o disposta  a  distanza
          inferiore di un anno dalla precedente. 
                Trascorso il quarto anno dalla data  di  costituzione
          della  rendita,  la  revisione  puo'  essere  richiesta   o
          disposta solo due volte, la prima alla fine di un  triennio
          e la seconda alla fine del successivo triennio. 
                Entro  dieci  anni  dalla  data  dell'infortunio,   o
          quindici  anni  se  trattasi  di  malattia   professionale,
          qualora le condizioni dell'assicurato,  dichiarato  guarito
          senza postumi d'invalidita' permanente o  con  postumi  che
          non  raggiungano  il  minimo  per  l'indennizzabilita'   in
          rendita,    dovessero     aggravarsi     in     conseguenza
          dell'infortunio o della malattia professionale in misura da
          raggiungere l'indennizzabilita', l'assicurato  stesso  puo'
          chiedere all'Istituto assicuratore  la  liquidazione  della
          rendita, formulando la  domanda  nei  modi  e  nei  termini
          stabiliti  per  la  revisione  della  rendita  in  caso  di
          aggravamento. 
                In caso di revisione o di liquidazione a  seguito  di
          aggravamento,  la  misura  della  rendita  d'inabilita'  e'
          quella stabilita dalle tabelle in vigore al  momento  della
          revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento."