Art. 43 
 
 
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei  presidi
                              sanitari 
 
  1. Allo scopo  di  sostenere  la  continuita',  in  sicurezza,  dei
processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria
coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad
Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per
l'acquisto  di  dispositivi  ed   altri   strumenti   di   protezione
individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio  di
previsione 2020  dello  stesso  istituto  per  il  finanziamento  dei
progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. 
  2. Al fine di rafforzare la tutela  dei  lavoratori  infortunati  e
tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione
e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato  a  bandire  procedure
concorsuali  pubbliche  e  conseguentemente  ad  assumere   a   tempo
indeterminato,  a  decorrere  dall'anno  2020,   con   corrispondente
incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita'  di
personale, con qualifica di dirigente medico di primo  livello  nella
branca specialistica di medicina legale e del lavoro. 
  3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto  in  misura
pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per
il restante 50 per  cento,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Ai
relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno  2020,  4.926.759  per
l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  a
valere sul bilancio  dell'INAIL.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021  e  euro
5.075.000 annui a decorrere dall'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  11  del
          citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
                "Art. 11. Attivita' promozionali 
                1. - 4. (Omissis) 
                5.  L'INAIL  finanzia  con  risorse  proprie,   anche
          nell'ambito della bilateralita'  e  di  protocolli  con  le
          parti sociali e le associazioni nazionali di  tutela  degli
          invalidi del lavoro, finanzia progetti  di  investimento  e
          formazione in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          rivolti in particolare alle piccole, medie e micro  imprese
          e progetti volti  a  sperimentare  soluzioni  innovative  e
          strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati  ai
          principi  di   responsabilita'   sociale   delle   imprese.
          Costituisce  criterio  di  priorita'   per   l'accesso   al
          finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
          prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).  L'INAIL
          svolge tali compiti con le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente."