Art. 47 
 
 
Strutture per le persone con disabilita'  e  misure  compensative  di
                     sostegno anche domiciliare 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo  di  contrastare  e
contenere il diffondersi del virus  COVID-19  e  tenuto  conto  della
difficolta' di far rispettare le regole  di  distanziamento  sociale,
nei  Centri  semiresidenziali,  comunque   siano   denominati   dalle
normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e  sociosanitario  per
persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi  e'  sospesa  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino  alla  data  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo
con gli enti gestori dei centri  diurni  di  cui  al  primo  periodo,
attivare interventi non  differibili  in  favore  delle  persone  con
disabilita'  ad  alta  necessita'  di  sostegno  sanitario,  ove   la
tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse
consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.  In  ogni
caso,  per  la  durata  dello  stato  di  emergenza   di   cui   alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le  assenze
dalle   attivita'   dei   centri   di   cui   al   presente    comma,
indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di
esclusione dalle medesime. 
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e  39  del  presente
decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal  posto  di
lavoro da parte di uno dei genitori conviventi  di  una  persona  con
disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto
di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione
che sia preventivamente comunicata  e  motivata  l'impossibilita'  di
accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle
attivita' dei Centri di cui al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  9
          marzo   2020   (Ulteriori   disposizioni   attuative    del
          decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
          urgenti   in   materia   di   contenimento    e    gestione
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili
          sull'intero  territorio  nazionale.) e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale -serie generale -  n.  62  del  9  marzo
          2020. 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2119  del  codice
          civile: 
                "Art. 2119. Recesso per giusta causa. 
                Ciascuno dei contraenti puo' recedere  dal  contratto
          prima della scadenza del termine,  se  il  contratto  e'  a
          tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e'  a
          tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
          consenta la prosecuzione anche provvisoria,  del  rapporto.
          Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore  di
          lavoro che recede per  giusta  causa  compete  l'indennita'
          indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. 
                Non  costituisce  giusta  causa  di  risoluzione  del
          contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione
          coatta amministrativa dell'azienda.