Art. 48 
 
 
                 Prestazioni individuali domiciliari 
 
  1. Durante la sospensione dei servizi educativi  e  scolastici,  di
cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante  la  sospensione  delle
attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri  diurni  per
anziani e per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze
regionali  o  altri   provvedimenti,   considerata   l'emergenza   di
protezione civile e il conseguente stato di necessita', le  pubbliche
amministrazioni forniscono, avvalendosi  del  personale  disponibile,
gia' impiegato in tali servizi, dipendente da  soggetti  privati  che
operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni  in  forme
individuali domiciliari o  a  distanza  o  rese  nel  rispetto  delle
direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i
servizi senza creare aggregazione. Tali servizi si  possono  svolgere
secondo  priorita'   individuate   dall'amministrazione   competente,
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando  i  medesimi
operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse
condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a  eventuali
clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure  necessarie  per
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. 
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e  dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono  autorizzate  al
pagamento dei gestori privati dei suddetti  servizi  per  il  periodo
della  sospensione,  sulla  base  di  quanto  iscritto  nel  bilancio
preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo  accordo
tra le parti secondo le modalita' indicate al comma  1  del  presente
articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte  dell'importo
dovuto per l'erogazione del servizio  secondo  le  modalita'  attuate
precedentemente alla sospensione  e  subordinatamente  alla  verifica
dell'effettivo svolgimento dei  servizi.  Sara'  inoltre  corrisposta
un'ulteriore quota che, sommata  alla  precedente,  dara'  luogo,  in
favore  dei  soggetti  cui  e'   affidato   il   servizio,   ad   una
corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto,
al  netto  delle  eventuali  minori  entrate  connesse  alla  diversa
modalita' di effettuazione del  servizio  stesso.  La  seconda  quota
sara' corrisposta previa  verifica  dell'effettivo  mantenimento,  ad
esclusiva cura degli affidatari di tali  attivita',  delle  strutture
attualmente interdette, tramite il personale a cio'  preposto,  fermo
restando che le stesse dovranno risultare immediatamente  disponibili
e in regola  con  tutte  le  disposizioni  vigenti,  con  particolare
riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da
Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'. 
  3. I pagamenti di cui al  comma  2  comportano  la  cessazione  dei
trattamenti  del  fondo  di  integrazione  salariale   e   di   cassa
integrazione in deroga laddove riconosciuti per  la  sospensione  dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e  dei  servizi  degli  educatori
nella   scuola   primaria,   o    di    servizi    sociosanitari    e
socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti
adottati ai sensi  delle  disposizioni  richiamate  al  comma  1  del
presente articolo e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che
dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con
disabilita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema
          integrato di educazione e di istruzione dalla nascita  sino
          a sei anni, a norma  dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
          lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
                "Art. 2.  Organizzazione  del  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione 
                1. Nella loro  autonomia  e  specificita'  i  servizi
          educativi  per  l'infanzia  e   le   scuole   dell'infanzia
          costituiscono,    ciascuno    in    base    alle    proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 
                2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
                3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
          in: 
                  a) nidi e micronidi che accolgono le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
          organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
          ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
          ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
          continuita' con la scuola dell'infanzia; 
                  b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1,  comma
          630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  accolgono
          bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
          e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
          a sei anni di eta'. Esse rispondono a  specifiche  funzioni
          di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                  c)    servizi    integrativi     che     concorrono
          all'educazione e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e
          soddisfano i bisogni delle famiglie in  modo  flessibile  e
          diversificato   sotto    il    profilo    strutturale    ed
          organizzativo. Essi si distinguono in: 
                1. spazi gioco, che accolgono bambine  e  bambini  da
          dodici a trentasei mesi di  eta'  affidati  a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                2. centri  per  bambini  e  famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                3.  servizi  educativi   in   contesto   domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
                4. I servizi educativi per  l'infanzia  sono  gestiti
          dagli Enti locali in forma diretta o  indiretta,  da  altri
          enti pubblici o da soggetti privati; le  sezioni  primavera
          possono essere gestite anche dallo Stato. 
                5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del
          decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e  all'articolo
          2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel  Sistema
          integrato  di  educazione  e  di  istruzione  operando   in
          continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
          primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
          ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
          sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
          tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
          curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
          compresa tra i tre ed i sei anni." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3   del   citato
          decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  13,  come
          modificato dall'articolo 91 della presente legge: 
                "Art. 3. Attuazione delle misure di contenimento 
                1. -6. 
                6-bis. Il rispetto delle misure  di  contenimento  di
          cui  al  presente  decreto  e'  sempre  valutato  ai   fini
          dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
          1218 e 1223 del codice civile,  della  responsabilita'  del
          debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali
          decadenze  o  penali  connesse   a   ritardati   o   omessi
          adempimenti." 
              Il testo dell'articolo 2 del  citato  decreto-legge  25
          marzo 2020, n. 19 e' riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 17-bis.