Art. 10 
 
        Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari 
 
  1. In favore dei  «frantoi  oleari»,  comprese  le  cooperative  di
trasformazione nel settore  oleario,  ubicati  nell'area  infetta  da
Xylella che, a causa della diffusione della Xylella fastidiosa, hanno
ridotto  o  interrotto  l'attivita'  molitoria  e  hanno  subito   un
decremento   della   produzione   di   olive   nella   campagna    di
commercializzazione 2018-2019 o in  quelle  precedenti  nel  caso  di
chiusura  dell'attivita'  riconducibile  alla  Xylella,  rispetto  al
quantitativo medio del biennio 2012-2013, e' concesso  un  contributo
dell'importo massimo  di  200.000  euro  nell'arco  di  tre  esercizi
finanziari,  alle  condizioni  stabilite  dal  regolamento  (UE)   n.
1407/2013  della  Commissione   del   18   dicembre   2013   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»  come
«impresa unica». 
  2. Al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo
sono destinati 35 milioni di euro, che vengono trasferiti ad Agea, la
quale procede all'istruttoria delle  domande  di  aiuto  in  base  al
successivo art. 11. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, previo parere del  comitato  di  sorveglianza  di  cui  al
successivo  art.  22,   nel   rispetto   dell'importo   massimo   per
beneficiario pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari
e della disponibilita' finanziaria di cui al  comma  2,  l'intervento
previsto al precedente comma 1 puo'  essere  riproposto  prendendo  a
riferimento il decremento della produzione di olive nelle campagne di
commercializzazione 2019-2020 e 2020-2021  rispetto  al  quantitativo
medio del biennio 2012-2013.