Art. 10 Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari 1. In favore dei «frantoi oleari», comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nell'area infetta da Xylella che, a causa della diffusione della Xylella fastidiosa, hanno ridotto o interrotto l'attivita' molitoria e hanno subito un decremento della produzione di olive nella campagna di commercializzazione 2018-2019 o in quelle precedenti nel caso di chiusura dell'attivita' riconducibile alla Xylella, rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013, e' concesso un contributo dell'importo massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» come «impresa unica». 2. Al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo sono destinati 35 milioni di euro, che vengono trasferiti ad Agea, la quale procede all'istruttoria delle domande di aiuto in base al successivo art. 11. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22, nel rispetto dell'importo massimo per beneficiario pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e della disponibilita' finanziaria di cui al comma 2, l'intervento previsto al precedente comma 1 puo' essere riproposto prendendo a riferimento il decremento della produzione di olive nelle campagne di commercializzazione 2019-2020 e 2020-2021 rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013.