Art. 11 Criteri e entita' dell'aiuto 1. L'aiuto spettante a ciascun beneficiario e' condizionato al verificarsi di un decremento della produzione di olive nell'ultima campagna di commercializzazione 2018-2019 rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013, risultante dai dati del registro tenuto dagli operatori in attuazione dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 16059. Per le imprese agricole, i quantitativi sono riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, come risultanti dal registro. 2. L'aiuto e' determinato in base alla diminuzione del quantitativo di olive molite nella campagna di commercializzazione 2018-2019, rispetto al valore medio calcolato nel biennio 2012-2013, tenuto conto della capacita' lavorativa del beneficiario, sulla base del metodo di calcolo riportato in allegato I. 3. Nel caso i frantoi operino principalmente nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si applica quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.