Art. 11 
 
                    Criteri e entita' dell'aiuto 
 
  1. L'aiuto spettante a  ciascun  beneficiario  e'  condizionato  al
verificarsi di un decremento della produzione  di  olive  nell'ultima
campagna di commercializzazione 2018-2019  rispetto  al  quantitativo
medio del biennio 2012-2013, risultante dai dati del registro  tenuto
dagli operatori in  attuazione  dell'art.  5,  comma  1  del  decreto
ministeriale 23 dicembre 2013, n. 16059. Per le imprese  agricole,  i
quantitativi  sono  riferiti  alla  trasformazione  delle  olive  non
provenienti dalla propria azienda, come risultanti dal registro. 
  2. L'aiuto e' determinato in base alla diminuzione del quantitativo
di olive molite  nella  campagna  di  commercializzazione  2018-2019,
rispetto al valore medio  calcolato  nel  biennio  2012-2013,  tenuto
conto della capacita' lavorativa del  beneficiario,  sulla  base  del
metodo di calcolo riportato in allegato I. 
  3. Nel caso i frantoi  operino  principalmente  nel  settore  della
produzione primaria di prodotti agricoli, si applica quanto stabilito
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore agricolo.