Art. 13 Istruttoria delle domande di aiuto e controlli 1. Le domande sono presentate ad Agea, che procede all'istruttoria delle stesse ed effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti. 2. Agea, verificate la completezza delle informazioni e la relativa conformita' ai requisiti di ammissibilita', nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, determina l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, Agea registra l'importo del contributo individuale concesso a ciascun beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica allo stesso il riconoscimento dell'aiuto indicando l'importo effettivamente spettante. 4. Completata con esito positivo la fase di cui al precedente comma 3, Agea provvede alla liquidazione di un anticipo pari al 65% del contributo concesso. 5. Il saldo del contributo e' corrisposto da Agea al termine dei controlli di competenza.