Art. 13 
 
           Istruttoria delle domande di aiuto e controlli 
 
  1. Le domande sono presentate ad Agea, che procede  all'istruttoria
delle stesse ed effettua le verifiche propedeutiche alla  concessione
dell'aiuto  individuale  in  regime  «de  minimis»  avvalendosi   del
supporto del registro nazionale aiuti. 
  2. Agea, verificate la completezza delle informazioni e la relativa
conformita' ai requisiti di ammissibilita', nel rispetto  del  limite
di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui  all'art.  3,
determina l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario. 
  3. In  caso  di  esito  positivo  dell'istruttoria,  Agea  registra
l'importo del contributo individuale concesso a ciascun  beneficiario
nel registro nazionale aiuti e comunica allo stesso il riconoscimento
dell'aiuto indicando l'importo effettivamente spettante. 
  4. Completata con esito positivo la fase di cui al precedente comma
3, Agea provvede alla liquidazione di un anticipo  pari  al  65%  del
contributo concesso. 
  5. Il saldo del contributo e' corrisposto da Agea  al  termine  dei
controlli di competenza.