Art. 14 Cumulabilita' aiuti «de minimis» 1. Il contributo, di cui al precedente art. 10, e' erogato ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. 2. Eventuali ulteriori aiuti «de minimis» potranno essere concessi al soggetto beneficiario, previa verifica delle relative disponibilita' finanziarie, solo dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.