Art. 14 
 
                  Cumulabilita' aiuti «de minimis» 
 
  1. Il contributo, di cui al precedente art. 10, e' erogato ai sensi
del regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013 del  18  dicembre
2013. 
  2. Eventuali ulteriori aiuti «de minimis» potranno essere  concessi
al   soggetto   beneficiario,   previa   verifica   delle    relative
disponibilita' finanziarie, solo dopo aver  accertato  che  essi  non
determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo
2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.