Art. 4 
 
Rimozione piante  disseccate  a  seguito  della  Xylella  nella  zona
                               infetta 
 
  1. Al fine di favorire  il  ripristino  del  potenziale  produttivo
danneggiato dalla diffusione  della  Xylella  fastidiosa  nella  zona
infetta della Regione  Puglia,  e'  concesso  un  contributo  per  le
operazioni di espianto degli alberi di olivo non  piu'  produttivi  e
relativa  rimozione  del  materiale  legnoso  sotto  forma  di  aiuto
forfettario, quantificato in ragione della superficie, del  numero  e
dell'eta' degli  alberi,  al  netto  del  ricavo  della  vendita  del
legname. 
  2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi  sono
stabiliti con provvedimento del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale,  previo
parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22.  La
Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad  assicurare  la
necessaria   demarcazione,   con   interventi   analoghi   finanziati
attraverso altri strumenti di intervento. 
  3. All'attuazione della presente  misura,  in  prima  applicazione,
sono destinati 20 milioni di euro.