Art. 4 Rimozione piante disseccate a seguito della Xylella nella zona infetta 1. Al fine di favorire il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla diffusione della Xylella fastidiosa nella zona infetta della Regione Puglia, e' concesso un contributo per le operazioni di espianto degli alberi di olivo non piu' produttivi e relativa rimozione del materiale legnoso sotto forma di aiuto forfettario, quantificato in ragione della superficie, del numero e dell'eta' degli alberi, al netto del ricavo della vendita del legname. 2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22. La Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione, con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento. 3. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione, sono destinati 20 milioni di euro.