Art. 6 
 
                    Reimpianto olivi zona infetta 
 
  1. Nelle aree infette da Xylella, con esclusione delle zone in  cui
si applicano le misure di contenimento, nelle  quali  si  procede  al
reimpianto di olivi, si  utilizzano  cultivar  di  olivo  resistenti,
quali il Leccino, la Fs-17, o altre cultivar che dovessero  rivelarsi
resistenti o tolleranti  all'organismo  specificato,  sulla  base  di
apposita certificazione del Comitato fitosanitario nazionale. 
  2. A fronte delle operazioni di reimpianto di alberi  di  olivo  di
cui al precedente comma, possono essere concessi contributi  in  base
agli  stessi  criteri  determinati  dalla  Regione  Puglia  ai   fini
dell'accesso alla  Misura  5.2.  del  Programma  di  sviluppo  rurale
2014-2020. 
  3. Possono beneficiare del contributo di cui al presente articolo i
proprietari,  detentori  o  possessori  di  terreni   precedentemente
olivetati anche non imprenditori agricoli situati nella zona infetta. 
  4.  Il  contributo   concedibile   per   la   realizzazione   degli
investimenti di cui al presente articolo e' cosi' determinato: 
    a)  ai  beneficiari  imprenditori  agricoli,  cui  e'  attribuita
priorita' nella concessione dei contributi previsti, si applicano  le
condizioni stabilite dalla Regione Puglia ai fini  dell'accesso  alla
Misura 5.2. del Programma di sviluppo rurale 2014-2020; 
    b) ai  beneficiari  che  non  svolgono  attivita'  economica,  il
contributo concedibile non puo' superare: 
      il 100% dei costi determinati ai sensi del precedente comma  2,
per reimpianti di superfici con estensione fino ad un ettaro; 
      l'80% dei costi determinati ai sensi del  precedente  comma  2,
per reimpianti di superfici con estensione fino a 5 ettari; 
      il 50% dei costi determinati ai sensi del precedente  comma  2,
per reimpianti di superfici con estensione superiori a 5 ettari; 
    c) e' attribuita priorita' alle operazioni di reimpianto di olivi
che prevedono l'utilizzazione  di  materiale  vivaistico  certificato
virus esente. 
  5. Le procedure di accesso, i criteri di erogazione del  contributo
di  cui  al  presente  articolo,  le  disponibilita'  finanziarie  da
destinare ai beneficiari di cui ai precedenti punti a) e  b)  e  ogni
iniziativa  volta  ad  assicurare  la  necessaria  demarcazione   con
interventi  analoghi  finanziati  attraverso   altri   strumenti   di
intervento sono determinate dalla Regione  Puglia  con  provvedimento
regionale previo parere  del  comitato  di  sorveglianza  di  cui  al
successivo art. 22. 
  6. All'attuazione della presente  misura,  in  prima  applicazione,
sono destinati 40 milioni di euro. 
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo, nel caso delle PMI attive
nella produzione primaria di  prodotti  agricoli,  sono  concessi  in
conformita' all'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE)  n.
702/2014.