Art. 6 Reimpianto olivi zona infetta 1. Nelle aree infette da Xylella, con esclusione delle zone in cui si applicano le misure di contenimento, nelle quali si procede al reimpianto di olivi, si utilizzano cultivar di olivo resistenti, quali il Leccino, la Fs-17, o altre cultivar che dovessero rivelarsi resistenti o tolleranti all'organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato fitosanitario nazionale. 2. A fronte delle operazioni di reimpianto di alberi di olivo di cui al precedente comma, possono essere concessi contributi in base agli stessi criteri determinati dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla Misura 5.2. del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 3. Possono beneficiare del contributo di cui al presente articolo i proprietari, detentori o possessori di terreni precedentemente olivetati anche non imprenditori agricoli situati nella zona infetta. 4. Il contributo concedibile per la realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e' cosi' determinato: a) ai beneficiari imprenditori agricoli, cui e' attribuita priorita' nella concessione dei contributi previsti, si applicano le condizioni stabilite dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla Misura 5.2. del Programma di sviluppo rurale 2014-2020; b) ai beneficiari che non svolgono attivita' economica, il contributo concedibile non puo' superare: il 100% dei costi determinati ai sensi del precedente comma 2, per reimpianti di superfici con estensione fino ad un ettaro; l'80% dei costi determinati ai sensi del precedente comma 2, per reimpianti di superfici con estensione fino a 5 ettari; il 50% dei costi determinati ai sensi del precedente comma 2, per reimpianti di superfici con estensione superiori a 5 ettari; c) e' attribuita priorita' alle operazioni di reimpianto di olivi che prevedono l'utilizzazione di materiale vivaistico certificato virus esente. 5. Le procedure di accesso, i criteri di erogazione del contributo di cui al presente articolo, le disponibilita' finanziarie da destinare ai beneficiari di cui ai precedenti punti a) e b) e ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento sono determinate dalla Regione Puglia con provvedimento regionale previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22. 6. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione, sono destinati 40 milioni di euro. 7. Gli aiuti di cui al presente articolo, nel caso delle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, sono concessi in conformita' all'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.