Art. 7 
 
                  Riconversione verso altre colture 
 
  1. Nelle aree infette da Xylella, con esclusione delle zone in  cui
si applicano le  misure  di  contenimento,  nelle  quali  si  intende
realizzare investimenti finalizzati  alla  riconversione  produttiva,
possono essere concessi contributi  in  base  a  criteri  determinati
dalla Regione Puglia. 
  2. Possono beneficiare del contributo di cui al  presente  articolo
gli imprenditori agricoli situati nella  zona  infetta,  proprietari,
detentori o possessori di terreni olivetati. 
  3. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi  sono
stabiliti con provvedimento del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale,  previo
parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22.  La
Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad  assicurare  la
necessaria   demarcazione,   con   interventi   analoghi   finanziati
attraverso altri strumenti di intervento. 
  4. All'attuazione della presente  misura,  in  prima  applicazione,
sono destinati 25 milioni di euro. 
  5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono  concessi,  alle  PMI
attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita'
all'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.