Art. 8 
 
              Salvaguardia olivi secolari o monumentali 
 
  1. Al fine di prevenire la diffusione della  Xylella  fastidiosa  e
salvaguardare il  patrimonio  olivicolo  a  carattere  monumentale  e
storico pugliese, puo' essere concesso un contributo  in  favore  dei
proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono  olivi
monumentali censiti, che  si  impegnano  ad  attuare  gli  interventi
necessari a bloccare l'avanzata della fitopatia. 
  2. Gli interventi finanziabili sono definiti dalla Regione Puglia e
possono prevedere: interventi anche sperimentali di innesto  e  sovra
innesto  realizzati  con  cultivar  di  olivo  resistenti,  quali  il
Leccino,  la  Fs-17,  o  altre  cultivar  che   dovessero   rivelarsi
resistenti o tolleranti  all'organismo  specificato,  sulla  base  di
apposita certificazione del Comitato  fitosanitario  nazionale,  ogni
ulteriore  intervento,  anche  di  carattere  formativo,  avente   le
medesime finalita' autorizzato dalla Regione Puglia. 
  3. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi  sono
stabiliti con provvedimento del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale,  previo
parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22.  La
Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad  assicurare  la
necessaria   demarcazione,   con   interventi   analoghi   finanziati
attraverso altri  strumenti  di  intervento.  Nella  definizione  dei
criteri di cui al presente comma, la  regione  attribuisce  priorita'
alle  azioni  volte  alla  formazione  e   al   trasferimento   delle
conoscenze. 
  4. All'attuazione della presente  misura,  in  prima  applicazione,
sono destinati 5 milioni di euro. 
  5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono  concessi,  alle  PMI
attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita'
all'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.