Art. 8 Salvaguardia olivi secolari o monumentali 1. Al fine di prevenire la diffusione della Xylella fastidiosa e salvaguardare il patrimonio olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese, puo' essere concesso un contributo in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l'avanzata della fitopatia. 2. Gli interventi finanziabili sono definiti dalla Regione Puglia e possono prevedere: interventi anche sperimentali di innesto e sovra innesto realizzati con cultivar di olivo resistenti, quali il Leccino, la Fs-17, o altre cultivar che dovessero rivelarsi resistenti o tolleranti all'organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato fitosanitario nazionale, ogni ulteriore intervento, anche di carattere formativo, avente le medesime finalita' autorizzato dalla Regione Puglia. 3. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22. La Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione, con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento. Nella definizione dei criteri di cui al presente comma, la regione attribuisce priorita' alle azioni volte alla formazione e al trasferimento delle conoscenze. 4. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione, sono destinati 5 milioni di euro. 5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi, alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' all'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.