Art. 9 Sostegno al reddito: interventi compensativi in favore delle imprese agricole 1. In favore delle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30% della Produzione lorda vendibile (PLV) a seguito della diffusione della Xylella fastidiosa nei territori delimitati della Regione Puglia, possono essere concessi interventi compensativi ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative adottate a livello regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, in prima applicazione, sono stanziati 120 milioni di euro. 3. La Regione Puglia procede alla delimitazione dell'area interessata, alla quantificazione dei danni subiti dalle imprese agricole interessate dalla diffusione del batterio nei termini indicati dall'art. 1, comma 523, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38». 4. Il contributo di cui al presente articolo e' limitato ad una sola annata agraria ad eccezione delle imprese che si impegnano a proseguire l'attivita' agricola attraverso coltivazioni arboree, alle condizioni stabilite dal decreto di cui al successivo comma 5, nei confronti delle quali il contributo puo' essere assicurato per un periodo non superiore a tre anni, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 523. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri, le priorita' e le procedure di attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 523, ai fini della concessione del contributo compensativo del Fondo di solidarieta' nazionale fino ad un massimo di tre esercizi.