Art. 10 
 
           Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti 
 
  1. Il Comitato  pubblica  annualmente  la  lista  aggiornata  degli
operatori aerei amministrati dall'Italia,  avvalendosi  dei  dati  di
emissione  raccolti  dall'organizzazione  intergovernativa   per   il
controllo del  traffico  aereo  a  livello  europeo,  Eurocontrol,  e
relativi al precedente anno di volo  e  dell'elenco  degli  operatori
aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o). 
  2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al  comma
1, l'operatore inserito per la prima volta in  tale  lista  invia  al
Comitato il Piano di monitoraggio. 
  3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia  al
Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni: 
    a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro  trenta
giorni dal momento in cui la modifica e' stata accertata; 
    b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel  campo  di
applicazione, nel caso di modifiche non  sostanziali,  come  definite
nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi  prima
dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas  ad  effetto
serra. 
  4. Il Comitato, entro  il  termine  di  45  giorni  dall'invio  del
suindicato  Piano,  ne  verifica  la  conformita'  alle  disposizioni
vigenti. Il termine e' sospeso nel caso di  richiesta  da  parte  del
Comitato di  ulteriori  informazioni  e  fino  al  ricevimento  delle
stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni. 
  5. Gli  operatori  aerei  soggetti  alla  disciplina  del  presente
decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana: 
    a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio,  se
gia' inclusi nell'elenco di cui al comma 1; 
    b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui  al
comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1.