Art. 12 
 
            Chiusura di conto di deposito di un operatore 
                   aereo amministrato dall'Italia 
 
  1. La domanda di chiusura di un conto e' presentata al Comitato dal
titolare  del  conto  contestualmente   ad   una   dichiarazione   di
conformita' agli obblighi del registro dell'Unione. 
  2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare: 
    a) una comunicazione della chiusura delle attivita' aeree di  cui
all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della societa' o  del
ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un  altro  operatore  aereo,
comunicando da quale Stato membro e' amministrato quest'ultimo; 
    b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di
operatore aereo; 
    c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di  chiusura  del  Central
Route Charges Office (CRCO). 
  3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo
amministrato dall'Italia. 
  4. La domanda e gli allegati sono resi in conformita' agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. 
  5. Il Comitato, ai sensi  dell'articolo  26  del  regolamento  (UE)
1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore
nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto
di deposito dell'operatore aereo. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo degli articoli  46  e  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  documentazione   amministrativa   (Testo   A),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,  n.
          42, Supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R).». 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta') (149). - 1. L'atto  di  notorieta'  concernente
          stati, qualita' personali  o  fatti  che  siano  a  diretta
          conoscenza dell'interessato e' sostituito da  dichiarazione
          resa e sottoscritta dal medesimo con  la  osservanza  delle
          modalita' di cui all'art. 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          1122/2019 si veda nelle note alle premesse.