Art. 5 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano,  salvo  quanto
previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote  per  le
attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I  svolte  da  un
operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito  all'articolo
3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del
trasporto aereo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui
all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano,  inoltre,
all'operatore  di  trasporto  aereo  commerciale,  titolare   di   un
Certificato di  operatore  aereo  (COA)  ovvero  di  una  licenza  di
esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di  trasporto  aereo
non commerciale, fatte salve le  esenzioni  di  cui  all'Allegato  1,
lettera J. 
  3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli  operatori
aerei e' ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare,  fatto
salvo il riesame in vista  dell'attuazione  di  una  misura  mondiale
basata sul mercato, a decorrere dal 2021. 
  4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3,  e
16  della  direttiva  2003/87/CE,  gli  obblighi  precisati  in  tali
disposizioni si  considerano  ottemperati  e  non  si  adotta  nessun
provvedimento  nei  confronti  degli  operatori  aerei   per   quanto
riguarda: 
    a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi  situati
in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo in ogni  anno
civile  fino  31  dicembre  2023,  fatto  salvo  il  riesame  di  cui
all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE; 
    b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una
delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  e  un  aerodromo  situato  in
un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni  anno  civile
fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui  all'articolo
28-ter della direttiva 2003/87/CE. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 744 del Codice  della  navigazione
          cosi' recita: 
              «Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). -
          Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e  quelli,
          di   proprieta'   dello   Stato,   impiegati   in   servizi
          istituzionali delle Forze di  polizia  dello  Stato,  della
          Dogana, del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del
          Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
          Stato. 
              Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. 
              Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
          internazionali,  agli  effetti  della   navigazione   aerea
          internazionale   sono   considerati   privati   anche   gli
          aeromobili di Stato, ad eccezione di  quelli  militari,  di
          dogana, di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. 
              Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili
          utilizzati  da   soggetti   pubblici   o   privati,   anche
          occasionalmente, per attivita' dirette  alla  tutela  della
          sicurezza nazionale.». 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE si veda nelle note alle premesse. 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella GUUE del 26.10.2012 C 326.