Art. 6 
 
Assegnazione  delle  quote  di   emissioni   agli   operatori   aerei
  amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta 
  1. La messa all'asta  della  quantita'  di  quote  determinata  con
decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies,
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, e'  disciplinata
dal regolamento unionale in materia di  aste.  A  tale  fine  il  GSE
svolge il ruolo  di  responsabile  per  il  collocamento  di  cui  al
regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita'
necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle
finalizzate a consentire alla Piattaforma  d'Asta  di  trattenere  le
risorse necessarie per  il  pagamento  del  Sorvegliante  d'Asta,  in
conformita' al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati
al  GSE  sul  conto  corrente  dedicato  «Trans  European   Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE
trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su
un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello  Stato,  intestato
al Dipartimento del  Tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai
ministeri interessati. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sono
stabilite le procedure di versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al  comma
1, e la successiva riassegnazione, per la parte  eccedente  l'importo
di un milione di  euro  limitatamente  alla  quota  da  assegnare  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai   pertinenti
capitoli  di  spesa  per  le  attivita'  destinate  a  finanziare  le
iniziative: 
    a) contro i cambiamenti climatici  nella  Unione  europea  e  nei
Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra; 
    b)  per  dare  attuazione  all'articolo  21-bis  della  direttiva
2003/87/CE; 
    c)  per  favorire  l'adattamento  agli  effetti  dei  cambiamenti
climatici nella Unione europea e nei Paesi  terzi,  segnatamente  nei
Paesi in via di sviluppo; 
    d) per la ricerca e lo sviluppo,  ai  fini  della  mitigazione  e
dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica
e del trasporto aereo; 
    e)  per  ridurre  le  emissioni  attraverso  modi  di   trasporto
scarsamente inquinanti; 
    f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS; 
    g) per combattere la deforestazione; 
    h) atte a  consentire  l'ampia  diffusione  del  sistema  per  la
navigazione satellitare; 
    i) per garantire i contributi al Fondo globale  per  l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili; 
    l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai
programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro  di
ricerca («9 o PQ»); 
    m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo
supporto in relazione alle attivita' di trasporto aereo. 
  3. Il Comitato informa la Commissione sulle  iniziative  intraprese
ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta  di
cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza  e  rendicontati  alla
Commissione europea. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.