Art. 9 
 
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni  a  titolo  gratuito
  agli operatori aerei amministrati dall'Italia 
  1. Per i periodi successivi a quello che  ha  avuto  inizio  il  1°
gennaio  2013,  entro  tre  mesi  dalla  data  della   decisione   di
assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies,
paragrafo 3,  della  direttiva  2003/87/CE,  il  Comitato  calcola  e
pubblica: 
    a) la quantita' totale di  quote  da  assegnare  per  il  periodo
interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il
quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo
8,  calcolata  moltiplicando  i  dati   sulle   tonnellate-chilometro
dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui  alla
pertinente  decisione  di  assegnazione  della  Commissione  europea,
prevista  all'articolo  3-sexies   paragrafo   3,   della   direttiva
2003/87/CE; 
    b) le quote da assegnare a ciascun operatore  aereo  amministrato
dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantita' totale
di quote relative al periodo  interessato,  calcolata  come  indicato
alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono  il  periodo
nel quale l'operatore aereo in questione svolge una  delle  attivita'
di trasporto aereo elencate all'allegato I. 
  2. Per i periodi successivi a quello che  ha  avuto  inizio  il  1°
gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro  il  28  febbraio  di  ogni
anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di
quote che gli sono  state  assegnate  per  quell'anno,  a  norma  del
presente articolo e dell'articolo 8,  ove  applicabile.  Il  Comitato
comunica il rilascio delle quote  di  emissione  all'operatore  aereo
amministrato   dall'Italia   e   all'amministratore   del    registro
dell'Unione. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.