Art. 14 
 
                    Progetti e spese ammissibili 
 
  1.  Sono  agevolabili  i  progetti  di  investimento  diretti  alla
trasformazione tecnologica e digitale  dei  processi  produttivi  dei
soggetti proponenti mediante l'implementazione  delle  tecnologie  di
cui all'art. 5, comma 1. 
  2. Ai fini del rispetto delle  disposizioni  previste  all'art.  5,
comma 4, lettere c), e d) relative ai termini di avvio e  ultimazione
dei progetti agevolabili: 
    a) per data di avvio del progetto si intende la  data  del  primo
titolo di spesa ammesso alle agevolazioni; 
    b) per data di  ultimazione  del  progetto  si  intende  la  data
dell'ultimo titolo  di  spesa  ammissibile  riferibile  al  programma
stesso, ancorche' pagato successivamente e comunque entro la data  di
presentazione  della  richiesta   di   erogazione   a   saldo   delle
agevolazioni. 
  1. Le spese ammissibili nell'ambito dei progetti di cui al presente
capo devono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario e
dallo stesso pagate e sono quelle relative a: 
    a)  immobilizzazioni  materiali,  quali  macchinari,  impianti  e
attrezzature tecnologicamente avanzate  ovvero  tecnico-scientifiche,
purche' coerenti con le finalita'  di  trasformazione  tecnologica  e
digitale dei processi produttivi dell'impresa ai sensi  dell'art.  5,
comma 1; 
    b) immobilizzazioni immateriali  necessarie  alle  finalita'  del
progetto agevolato; 
    c) costi per servizi  di  consulenza  specialistica  strettamente
funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima  del
10 per cento dei costi complessivi ammissibili; 
    d) costi sostenuti a titolo di canone  per  l'utilizzo,  mediante
soluzioni cloud computing, dei programmi informatici  ovvero  per  la
fruizione di servizi di connettivita' a banda larga o ultra larga; 
    e) costi per i servizi resi alle PMI  beneficiarie  dal  soggetto
promotore capofila per la gestione delle iniziative di  cui  all'art.
4,  comma  2,  nella  misura  massima  del  2  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono: 
    a)  essere  riferite  a  costi  strettamente   finalizzati   alla
realizzazione del progetto e, nel caso di beni ammortizzabili, essere
utilizzati  esclusivamente   nell'unita'   produttiva   oggetto   del
programma di spesa; 
    b) essere pagate esclusivamente tramite  bonifici  bancari,  SEPA
Credit Transfer ovvero strumenti  bancari  che  consentano  la  piena
tracciabilita' delle operazioni; 
    c) essere relative a costi sostenuti presso terzi che  non  hanno
relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; 
    d) nel caso di immobilizzazioni materiali e immateriali di cui al
comma 1, lettere a), e b), essere riferite a  beni  ammortizzabili  e
capitalizzati  che  figurano  nell'attivo  dello  stato  patrimoniale
dell'impresa e mantengono la loro funzionalita' rispetto al  progetto
di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a  saldo
delle agevolazioni; 
    e) nel caso di immobilizzazioni materiali  di  cui  al  comma  1,
lettera a), essere acquistate allo stato «nuovo di fabbrica»; 
    f) nel caso di servizi di consulenza  specialistica  e  di  costi
sostenuti a titolo di canone di cui al comma 1,  lettere  c),  e  d),
essere riferibili a servizi resi nel  periodo  di  realizzazione  del
progetto, come  documentabile  attraverso  i  relativi  contratti  di
servizio e/o qualsiasi ulteriore documentazione utile  ad  avvalorare
l'effettivo svolgimento delle prestazioni; 
    g) nel caso di servizi di  consulenza  specialistica  di  cui  al
comma 1, lettera c), trattarsi  di  prestazioni  non  continuative  o
periodiche ed esulare dai costi di  esercizio  ordinari  dell'impresa
connessi ad  attivita'  regolari  quali  la  consulenza  fiscale,  la
consulenza legale o la pubblicita'. 
  3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: 
    a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; 
    b) connesse a commesse interne; 
    c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
    d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; 
    e) di funzionamento, ivi incluse quelle  per  scorte  di  materie
prime, semilavorati,  prodotti  finiti  e  materiali  di  consumo  di
qualsiasi genere e ad esclusione  dei  canoni  di  cui  al  comma  1,
lettera d); 
    f) relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa,
anche laddove strettamente riferita  alle  immobilizzazioni  previste
dal progetto; 
    g) imputabili a imposte e tasse; 
    h) inerenti a beni la cui installazione non  e'  prevista  presso
l'unita' produttiva interessata dal programma; 
    i) correlate all'acquisto di  mezzi  mobili,  anche  qualora  non
targati.