Art. 15 
 
            Concessione ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i  progetti  di
cui  al  presente  capo,  qualora   il   valore   complessivo   delle
agevolazioni richieste dal soggetto  proponente  superi  i  massimali
concedibili per l'impresa unica ai sensi del regolamento de  minimis,
allo stesso soggetto proponente e' preclusa  la  presentazione  della
domanda. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 4,  comma  2,
le  verifiche  sono  effettuate  con  riferimento  a   ciascuna   PMI
partecipante al progetto, sulla  base  delle  agevolazioni  richieste
dalla singola impresa. In ogni caso gli aiuti concessi in  favore  di
un'impresa unica non possono superare, tenuto conto  delle  ulteriori
agevolazioni concesse ai sensi del regolamento de  minimis  nell'arco
di  tre  esercizi  finanziari,  i  limiti   previsti   dal   medesimo
regolamento 
  2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente capo  avviene
in due quote, secondo lo stato  di  avanzamento  dei  progetti  e  il
pagamento delle relative spese. 
  3.  Ai  fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni  per  stato   di
avanzamento,  il  soggetto  beneficiario   deve   presentare   idonea
documentazione  relativa  alle  spese  effettivamente  sostenute  che
debbono essere comprovate  da  fatture  quietanzate  o  da  documenti
contabili di valore probatorio equivalente. 
  4. Con riferimento alle modalita' di  richiesta  di  erogazione  da
parte dei  soggetti  beneficiari  ed  ai  correlati  adempimenti  del
Ministero si applica quanto previsto all'art. 13, commi 3, 4, 5 e 6. 
  5. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2,  sono  definite
le modalita' di  presentazione  delle  domande  di  erogazione  e  di
rendicontazione dei costi,  nonche'  la  relativa  documentazione  da
allegare.