Art. 15 Concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo, qualora il valore complessivo delle agevolazioni richieste dal soggetto proponente superi i massimali concedibili per l'impresa unica ai sensi del regolamento de minimis, allo stesso soggetto proponente e' preclusa la presentazione della domanda. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante al progetto, sulla base delle agevolazioni richieste dalla singola impresa. In ogni caso gli aiuti concessi in favore di un'impresa unica non possono superare, tenuto conto delle ulteriori agevolazioni concesse ai sensi del regolamento de minimis nell'arco di tre esercizi finanziari, i limiti previsti dal medesimo regolamento 2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente capo avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese. 3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute che debbono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. 4. Con riferimento alle modalita' di richiesta di erogazione da parte dei soggetti beneficiari ed ai correlati adempimenti del Ministero si applica quanto previsto all'art. 13, commi 3, 4, 5 e 6. 5. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi, nonche' la relativa documentazione da allegare.