((Art. 7-bis 
 
                  Sistemi di protezione dei minori 
                     dai rischi del cyberspazio 
 
  1.  I  contratti  di  fornitura  nei   servizi   di   comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo  1°
agosto 2003, n. 259,  devono  prevedere  tra  i  servizi  preattivati
sistemi  di  controllo  parentale  ovvero  di  filtro  di   contenuti
inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati  ad  un
pubblico di eta' superiore agli anni diciotto. 
  2. I servizi  preattivati  di  cui  al  comma  1  sono  gratuiti  e
disattivabili  solo  su  richiesta  del  consumatore,  titolare   del
contratto. 
  3.  Gli  operatori  di  telefonia,  di   reti   televisive   e   di
comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme  di  pubblicita'
dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i
consumatori possano compiere scelte informate. 
  4. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente
articolo, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  ordina
all'operatore la cessazione della condotta e  la  restituzione  delle
eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
in ogni caso un termine non inferiore a  sessanta  giorni  entro  cui
adempiere. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,
          recante  (Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre
          2003, S.O.