Art. 53 
 
Deroga al  divieto  di  concessione  di  aiuti  di  Stato  a  imprese
       beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati 
 
  1. In deroga all'articolo 46, comma  1,  della  legge  24  dicembre
2012, n.  234,  che  vieta  ai  soggetti  beneficiari  di  aiuti  non
rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione  di  una
decisione della Commissione  europea,  di  ricevere  nuovi  aiuti,  i
suddetti  soggetti,  in  ragione   delle   straordinarie   condizioni
determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli  aiuti  previsti
da atti legislativi o amministrativi adottati, a  livello  nazionale,
regionale  o  territoriale,  ai   sensi   e   nella   vigenza   della
comunicazione  della  Commissione  europea   del   19   marzo   2020,
C(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive  modificazioni,  al  netto  dell'importo  dovuto   e   non
rimborsato, comprensivo  degli  interessi  maturati  fino  alla  data
dell'erogazione.