Art. 57 
 
Aiuti alle imprese per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  in  materia  di
                              COVID-19 
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.6  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020)1863 final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di  aiuto  a
favore di progetti di ricerca e sviluppo in  materia  di  COVID-19  e
antivirali pertinenti. 
  3. Gli aiuti sono concessi  sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
anticipi rimborsabili o  agevolazioni  fiscali,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alla sezione 3.6  della  Comunicazione  di  cui  al
comma 1. 
  4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b)
e c) della sezione  3.6  della  Comunicazione  di  cui  al  comma  1.
L'intensita' di aiuto per ciascun  beneficiario  rientra  nei  limiti
imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui  al
comma 1. 
  5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020. 
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai  sensi  della
sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione  3.8
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro,  se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti  di  cui  al
presente articolo possono invece essere  combinati  con  il  sostegno
proveniente da altre  fonti  per  gli  stessi  costi  ammissibili,  a
condizione che gli aiuti combinati non superino i  massimali  di  cui
alle lettere d) ed e) del punto 35  della  Comunicazione  di  cui  al
comma 1. 
  7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a  concedere  licenze  non
esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a  terzi  nello
Spazio economico europeo.