Art. 59 
 
Aiuti alle imprese agli investimenti per la  produzione  di  prodotti
                        connessi al COVID-19 
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.8  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020)1863 final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  e  al
presente articolo. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono  istituire  regimi  di  aiuti
agli investimenti nei limiti di cui alla  lettera  a)  del  punto  39
della Comunicazione di cui al comma 1. 
  3. Gli aiuti sono concessi  sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di
cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite. 
  4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono  definiti  al
punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1. 
  5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di
cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1. 
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai  sensi  della
sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione  3.7
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro,  se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti  di  cui  al
presente articolo non possono essere combinati con altri  aiuti  agli
investimenti per gli stessi costi ammissibili.