Art. 60 
 
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per  il  pagamento  dei  salari  dei
dipendenti  per  evitare  i  licenziamenti  durante  la  pandemia  di
                              COVID-19 
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse, ai  sensi  della  sezione  3.10  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020)1863 final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive  modifiche  e  integrazioni  nei
limiti e alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo. 
  2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al  fine  di
contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive  e
assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e  sono
destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. 
  3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto  forma
di regimi destinati alle imprese di determinati settori o  regioni  o
di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia  di
COVID-19. 
  4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un
periodo non superiore a dodici mesi  a  decorrere  dalla  domanda  di
aiuto  ovvero  dalla  data   di   inizio   dell'imputabilita'   della
sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che  altrimenti  sarebbero
stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione  delle
attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e  a  condizione
che il personale  che  ne  beneficia  continui  a  svolgere  in  modo
continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo  per  il
quale e' concesso l'aiuto. L'imputabilita' della sovvenzione  per  il
pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020. 
  5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei  salari  non  supera
l'80 %  della  retribuzione  mensile  lorda  (compresi  i  contributi
previdenziali  a  carico  del  datore  di   lavoro)   del   personale
beneficiario. 
  6. La sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere combinata
con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili
o  selettive,  purche'  il  sostegno  combinato  non   comporti   una
sovracompensazione  dei  costi  salariali   relativi   al   personale
interessato. Le sovvenzioni  per  il  pagamento  dei  salari  possono
essere inoltre  combinate  con  i  differimenti  delle  imposte  e  i
differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali. 
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun  caso
consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19  a  22  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.