Art. 61 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a  60  non  possono  essere
concessi alle  imprese  che  erano  gia'  in  difficolta',  ai  sensi
dell'articolo 2, punto 18 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, dell'articolo  2,  punto  14  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019. 
  2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il
31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di  agevolazioni
fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in
cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione
fiscale relativa all'annualita' 2020. 
  3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54  a  60  e'
subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui  al
comma 4 da parte della Commissione europea,  ai  sensi  dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al  rispetto
delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 
  4. Il Dipartimento delle politiche  europee  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  provvede,  entro  7  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60  al
fine di  ottenere  la  preventiva  autorizzazione  della  Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 107 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, per  tutte  le  successive  misure  che  saranno
adottate dagli enti di cui  al  comma  1.  Il  medesimo  Dipartimento
provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del regime-quadro
di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui  all'articolo  52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come  modificato  dall'articolo
64, nonche' nei registri  aiuti  di  Stato  SIAN-Sistema  Informativo
Agricolo  Nazionale   e   SIPA-Sistema   Italiano   della   Pesca   e
dell'Acquacoltura. 
  5. Gli enti che adottano  le  misure  e  concedono  gli  aiuti,  ad
eccezione degli aiuti nei settori  agricoltura  e  pesca,  provvedono
agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale  aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
come  modificato  dall'articolo  64.  Per  gli  aiuti   nei   settori
agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo  provvedono,  in
analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri
SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e  SIPA-Sistema  Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti  che
adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e
le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla sezione  4
della Comunicazione di cui al comma 1. 
  6. Agli aiuti concessi ai sensi  degli  articoli  da  54  a  60  si
applica la disposizione di cui all'articolo 53. 
  7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60  non  devono  in  ogni
caso superare  le  soglie  massime  per  beneficiario  ivi  previste,
calcolate tenendo conto di  ogni  altro  aiuto,  da  qualunque  fonte
proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di  cui
ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli  aiuti
ai sensi degli  articoli  da  54  a  60  verificano,  anche  mediante
autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti  di  importo
complessivamente superiore alle soglie  massime  consentite.  Restano
fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.