Art. 62 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  degli
articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse  dei  rispettivi  bilanci.
Gli  aiuti  degli  enti  territoriali  sono  concessi  nel   rispetto
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.  Le
Camere di commercio  non  possono  concedere  aiuti  sotto  forma  di
agevolazioni fiscali e per  gli  aiuti  sotto  forma  di  prestiti  e
garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge  17  marzo
2020 n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27.