Art. 64 
 
Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti  di  Stato  e  ai
                 registri aiuti di Stato SIAN e SIPA 
 
  1. Entro il 30 maggio 2020, il  registro  di  cui  all'articolo  52
della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  e'  adeguato  a  cura  del
Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e
SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
e  forestali,  mediante   sezione   aggiuntiva,   alle   disposizioni
introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
modificano  i  registri  di  cui  al  comma  1  per   consentire   la
registrazione del  regime  di  aiuti  autorizzato  dalla  Commissione
europea ai sensi degli articoli da 54 a 60  del  presente  decreto  e
delle misure di  aiuti  adottate  ai  sensi  degli  stessi  articoli,
nonche' per contenere i dati necessari alla concessione degli  aiuti,
prevedendo modalita' semplificate per aiuti automatici,  sia  fiscali
che non fiscali. 
  3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Sono mantenute tutte le funzionalita' dei  registri  e  in  ogni
caso sono mantenute le funzionalita'  del  registro  nazionale  degli
aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, a supporto dello svolgimento  delle  verifiche  di  cui  agli
articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115. 
  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono   agli   adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.