Art. 53
Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese
beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non
rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una
decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i
suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni
determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti
da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale,
regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e
successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non
rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data
dell'erogazione.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 46
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 46 Divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non
rimborsati
1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se
rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti
che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero di cui all'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
Omissis.»