Art. 53 
 
Deroga al  divieto  di  concessione  di  aiuti  di  Stato  a  imprese
       beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati 
 
  1. In deroga all'articolo 46, comma  1,  della  legge  24  dicembre
2012, n.  234,  che  vieta  ai  soggetti  beneficiari  di  aiuti  non
rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione  di  una
decisione della Commissione  europea,  di  ricevere  nuovi  aiuti,  i
suddetti  soggetti,  in  ragione   delle   straordinarie   condizioni
determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli  aiuti  previsti
da atti legislativi o amministrativi adottati, a  livello  nazionale,
regionale  o  territoriale,  ai   sensi   e   nella   vigenza   della
comunicazione  della  Commissione  europea   del   19   marzo   2020,
C(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive  modificazioni,  al  netto  dell'importo  dovuto   e   non
rimborsato, comprensivo  degli  interessi  maturati  fino  alla  data
dell'erogazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  46
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art. 46 Divieto di concessione di  aiuti  di  Stato  a
          imprese  beneficiarie  di  aiuti  di  Stato  illegali   non
          rimborsati 
              1. Nessuno  puo'  beneficiare  di  aiuti  di  Stato  se
          rientra tra coloro che hanno ricevuto  e,  successivamente,
          non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli  aiuti
          che lo Stato e' tenuto a recuperare in  esecuzione  di  una
          decisione  di  recupero  di   cui   all'articolo   16   del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              Omissis.»