Art. 54 
 
Aiuti sotto forma di sovvenzioni  dirette,  anticipi  rimborsabili  o
                        agevolazioni fiscali 
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.1  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti e alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo, fino a un importo di  800.000  euro  per  impresa,
salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3. 
  2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali  anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a  condizione  che
il valore nominale totale di tali misure  rimanga  al  di  sotto  del
massimale di 800000 euro  per  impresa;  tutti  i  valori  utilizzati
devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
  3. Gli aiuti non possono superare l'importo  di  120.000  euro  per
ogni impresa attiva nel settore della  pesca  e  dell'acquacoltura  e
100.000 euro per ogni impresa attiva  nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli. Tutti  i  valori  utilizzati  sono  al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
  4. Gli aiuti alle  imprese  attive  nella  produzione  primaria  di
prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del  prezzo  o
della quantita' dei prodotti immessi sul mercato. 
  5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti  nella  trasformazione  e
commercializzazione di prodotti agricoli  devono  essere  subordinati
alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della  Comunicazione
di cui al comma 1. 
  6. Gli  aiuti  alle  imprese  attive  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti  di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del  regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione. 
  7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori  a  cui
si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2  e  al
comma  3,  deve  essere  assicurato  con  mezzi  adeguati,  quali  la
separazione  contabile,  che  per  ciascuna  di  tali  attivita'  sia
rispettato il massimale pertinente e che in totale non  sia  superato
l'importo massimo ammesso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.