Art. 54
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
agevolazioni fiscali
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,
salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che
il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del
massimale di 800000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati
devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per
ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e
100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di
prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o
della quantita' dei prodotti immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati
alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione
di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e
dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui
si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al
comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la
separazione contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia
rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato
l'importo massimo ammesso.
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.