Art. 55 
 
       Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese 
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.2  della  Comunicazione  della
Commissione europea C(2020)1863  final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo. 
  2. Le garanzie riguardano sia prestiti  per  gli  investimenti  sia
prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore  delle
imprese  in  modo  diretto  o  attraverso  banche  o  altri  soggetti
abilitati all'esercizio del credito in  Italia,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione  di  cui
al comma 1. 
  3. Per ciascun prestito i premi  di  garanzia  sono  fissati  a  un
livello minimo,  che  aumenta  progressivamente  all'aumentare  della
durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui  al
punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1. 
  4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii),  della
Comunicazione di cui al comma 1. 
  5. La durata della garanzia e' limitata a un massimo di sei anni  e
la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni  indicati  nel
punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1. 
  6. Gli aiuti di cui  al  presente  articolo  ed  ogni  altro  aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1  o  da  qualsiasi  altro
ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al  comma
1, non possono essere cumulati con nessun  altro  aiuto  concesso  ai
sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di  cui
al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse
agevolati per i prestiti,  per  lo  stesso  prestito  sottostante.  I
predetti aiuti possono essere cumulati  per  prestiti  differenti  se
l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario  soggetti  ad  un
regime di aiuto istituito ai sensi  della  Comunicazione  di  cui  al
comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente  articolo
o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario puo'  avvalersi  di  piu'
aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di  cui
al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto
non supera le soglie di cui al comma 4. 
  7. Le garanzie di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  a
prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come  definite  ai  sensi  della  Raccomandazione  della  Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422  del  6  maggio  2003;  in  tal  caso  non  puo'  essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti  finanziari  dovrebbero,  nella  misura  piu'  ampia  possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei  tassi  di  interesse  agevolati  sui  prestiti.  L'intermediario
finanziario dovra' essere in grado di dimostrare  l'esistenza  di  un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano  trasferiti,  nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali,  sotto  forma  di
maggiori  volumi  di   finanziamento,   maggiore   rischiosita'   dei
portafogli, minori requisiti  in  materia  di  garanzie  e  premi  di
garanzia o tassi d'interesse  inferiori.  Quando  sussiste  l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le  PMI
non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia. 
  8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.