Art. 55
Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della
Commissione europea C(2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia
prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle
imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle
condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui
al comma 1.
3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un
livello minimo, che aumenta progressivamente all'aumentare della
durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al
punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.
4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della
Comunicazione di cui al comma 1.
5. La durata della garanzia e' limitata a un massimo di sei anni e
la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel
punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro
ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma
1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai
sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui
al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse
agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I
predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se
l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un
regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al
comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo
o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario puo' avvalersi di piu'
aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui
al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto
non supera le soglie di cui al comma 4.
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a
prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti finanziari dovrebbero, nella misura piu' ampia possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario
finanziario dovra' essere in grado di dimostrare l'esistenza di un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di
maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosita' dei
portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di
garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI
non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.