Art. 56
Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle
imprese
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della
Commissione europea C(2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al
presente articolo.
2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli
investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a
favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto
delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di
cui al comma 1.
3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il 31 dicembre
2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse
agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui)
applicabile il 1° gennaio 2020, piu' i margini per il rischio di
credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27
della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di
interesse agevolato non puo' essere inferiore a 10 punti base annui.
5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti indicati al punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della
Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro
ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma
1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai
sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da
qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo
stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati
per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per
beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della
Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma
5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario
puo' avvalersi in parallelo di piu' aiuti concessi ai sensi della
sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare
complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di
cui al comma 5 del presente articolo.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a
prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti finanziari dovrebbero, nella misura piu' ampia possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario
finanziario dovra' essere in grado di dimostrare l'esistenza di un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di
maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosita' dei
portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di
garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI
non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.