Art. 56 
 
Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti  alle
                               imprese 
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.3  della  Comunicazione  della
Commissione europea C(2020)1863  final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  e  al
presente articolo. 
  2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il  fabbisogno  per  gli
investimenti sia per il capitale  di  esercizio  e  sono  concessi  a
favore delle imprese in modo diretto  o  attraverso  banche  o  altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel  rispetto
delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di
cui al comma 1. 
  3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il  31  dicembre
2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni. 
  4. I prestiti possono essere  concessi  a  un  tasso  di  interesse
agevolato pari almeno  al  tasso  di  base  (-31  punti  base  annui)
applicabile il 1° gennaio 2020, piu' i  margini  per  il  rischio  di
credito indicati nella tabella di cui alla lettera a)  del  punto  27
della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso,  tale  tasso  di
interesse agevolato non puo' essere inferiore a 10 punti base annui. 
  5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti indicati al punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii),  della
Comunicazione di cui al comma 1. 
  6. Gli aiuti di cui  al  presente  articolo  ed  ogni  altro  aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1  o  da  qualsiasi  altro
ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui  al  comma
1, non possono essere cumulati con nessun  altro  aiuto  concesso  ai
sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui  al  comma  1  o  da
qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie  sui  prestiti,  per  lo
stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati
per prestiti differenti se l'importo  complessivo  dei  prestiti  per
beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi  della
Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al  comma
5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4.  Un  beneficiario
puo' avvalersi in parallelo di piu' aiuti  concessi  ai  sensi  della
sezione 3.3 della Comunicazione di cui al  comma  1,  se  l'ammontare
complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede  le  soglie  di
cui al comma 5 del presente articolo. 
  7. Gli aiuti di  cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  a
prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come  definite  ai  sensi  della  Raccomandazione  della  Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422  del  6  maggio  2003;  in  tal  caso  non  puo'  essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti  finanziari  dovrebbero,  nella  misura  piu'  ampia  possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei  tassi  di  interesse  agevolati  sui  prestiti.  L'intermediario
finanziario dovra' essere in grado di dimostrare  l'esistenza  di  un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano  trasferiti,  nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali,  sotto  forma  di
maggiori  volumi  di   finanziamento,   maggiore   rischiosita'   dei
portafogli, minori requisiti  in  materia  di  garanzie  e  premi  di
garanzia o tassi d'interesse  inferiori.  Quando  sussiste  l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le  PMI
non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.