Art. 57
Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di
COVID-19
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a
favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e
antivirali pertinenti.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle
condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al
comma 1.
4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b)
e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti
imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al
comma 1.
5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della
sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al
presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno
proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a
condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui
alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al
comma 1.
7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non
esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello
Spazio economico europeo.