Art. 59
Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti
connessi al COVID-19
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al
presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti
agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39
della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle
condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di
cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono definiti al
punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di
cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della
sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al
presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli
investimenti per gli stessi costi ammissibili.