Art. 60 
 
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per  il  pagamento  dei  salari  dei
dipendenti  per  evitare  i  licenziamenti  durante  la  pandemia  di
                              COVID-19 
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse, ai  sensi  della  sezione  3.10  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020)1863 final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive  modifiche  e  integrazioni  nei
limiti e alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo. 
  2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al  fine  di
contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive  e
assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e  sono
destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. 
  3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto  forma
di regimi destinati alle imprese di determinati settori o  regioni  o
di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia  di
COVID-19. 
  4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un
periodo non superiore a dodici mesi  a  decorrere  dalla  domanda  di
aiuto  ovvero  dalla  data   di   inizio   dell'imputabilita'   della
sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che  altrimenti  sarebbero
stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione  delle
attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e  a  condizione
che il personale  che  ne  beneficia  continui  a  svolgere  in  modo
continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo  per  il
quale e' concesso l'aiuto. L'imputabilita' della sovvenzione  per  il
pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020. 
  5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei  salari  non  supera
l'80 %  della  retribuzione  mensile  lorda  (compresi  i  contributi
previdenziali  a  carico  del  datore  di   lavoro)   del   personale
beneficiario. 
  6. La sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere combinata
con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili
o  selettive,  purche'  il  sostegno  combinato  non   comporti   una
sovracompensazione  dei  costi  salariali   relativi   al   personale
interessato. Le sovvenzioni  per  il  pagamento  dei  salari  possono
essere inoltre  combinate  con  i  differimenti  delle  imposte  e  i
differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali. 
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun  caso
consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19  a  22  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          recante «Disposizioni per il riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre  2015,  n.
          221, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli da  19  a  22  del
          citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dagli articoli 68, 69 e 70 della presente legge: 
              «Art. 19  Norme  speciali  in  materia  di  trattamento
          ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario 
              1. I datori di lavoro che nell'anno 2020  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    possono
          presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
          di  integrazione  salariale  o   di   accesso   all'assegno
          ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una  durata
          massima di nove settimane per  periodi  decorrenti  dal  23
          febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di  ulteriori
          cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori  di
          lavoro  che   abbiano   interamente   fruito   il   periodo
          precedentemente concesso fino alla durata massima  di  nove
          settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore
          periodo  di  durata  massima  di   quattro   settimane   di
          trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
          dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai  sensi
          dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
          dei   settori   turismo,   fiere   e   congressi,    parchi
          divertimento, spettacolo dal vivo e sale  cinematografiche,
          e' possibile usufruire  delle  predette  quattro  settimane
          anche  per  periodi  decorrenti  antecedentemente   al   1°
          settembre  2020  a  condizione  che  i   medesimi   abbiano
          interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
          alla  durata   massima   di   quattordici   settimane.   Ai
          beneficiari  di  assegno  ordinario  di  cui  al   presente
          articolo e limitatamente alla causale ivi indicata  spetta,
          in rapporto al periodo di paga  adottato  e  alle  medesime
          condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno  per
          il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge  13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 153. 
              2. I datori di lavoro che presentano la domanda di  cui
          al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  e  dei
          termini del procedimento previsti dall'articolo  15,  comma
          2, nonche' dall'articolo 30, comma 2, del medesimo  decreto
          legislativo  per  l'assegno   ordinario,   fermo   restando
          l'informazione, la consultazione e  l'esame  congiunto  che
          devono essere svolti anche in via telematica  entro  i  tre
          giorni successivi a quello della comunicazione  preventiva.
          La domanda, a pena di  decadenza,  deve  essere  presentata
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta  alla  verifica
          dei  requisiti  di  cui   all'articolo   11   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              2-bis.  Il  termine  di  presentazione  delle   domande
          riferite   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
          di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
          presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui
          avrebbero avuto diritto o comunque con errori  o  omissioni
          che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare  la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 
              3. I periodi di trattamento ordinario  di  integrazione
          salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
          non  sono  conteggiati  ai   fini   dei   limiti   previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2,  e  dagli  articoli  12,  29,
          comma 3, 30, comma 1,  e  39  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini  delle
          successive   richieste.   Limitatamente    all'anno    2020
          all'assegno ordinario garantito dal Fondo  di  integrazione
          salariale  non  si  applica  il  tetto  aziendale  di   cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              3-bis. Il trattamento di cassa  integrazione  salariale
          operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in
          deroga  ai  limiti  di  fruizione   riferiti   al   singolo
          lavoratore e al numero di giornate lavorative  da  svolgere
          presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge
          8 agosto 1972,  n.  457.  I  periodi  di  trattamento  sono
          concessi per una durata massima di novanta giorni,  dal  23
          febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
          periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati  ai
          fini  delle  successive  richieste.   Per   assicurare   la
          celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
          carico del trattamento  di  CISOA  con  causale  «emergenza
          COVID-19»    sono    concesse    dalla    sede    dell'INPS
          territorialmente competente, in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 14 della legge 8  agosto  1972,  n.  457,  La
          domanda  di  CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena   di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa.  Il  termine  di  presentazione
          delle   domande   riferite   a   periodi   di   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa  che  hanno  avuto  inizio   nel
          periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il  30  aprile
          2020 e' fissato, a pena di decadenza, al  15  luglio  2020.
          Per  i  lavoratori  dipendenti  di  aziende   del   settore
          agricolo, ai quali non si applica il trattamento di  CISOA,
          puo'  essere  presentata   domanda   di   concessione   del
          trattamento di integrazione salariale in  deroga  ai  sensi
          dell'articolo 22. 
              4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
          integrazione salariale  e  assegno  ordinario  concessi  ai
          sensi del  comma  1  e  in  considerazione  della  relativa
          fattispecie non si applica quanto previsto  dagli  articoli
          5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              5. L'assegno ordinario di cui al comma 1  e'  concesso,
          per la durata e limitatamente al periodo indicati al  comma
          1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori  di  lavoro
          iscritti al  Fondo  di  integrazione  salariale  (FIS)  che
          occupano  mediamente  piu'  di  5   dipendenti.   L'assegno
          ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
          di  lavoro  puo'  essere  concesso  con  la  modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 
              6.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27   del   decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.100 milioni
          di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai  rispettivi
          Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
              6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono  assegnate  ai
          rispettivi Fondi con uno o piu' decreti  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite  previo
          monitoraggio da parte dei Fondi stessi  dell'andamento  del
          costo della prestazione, relativamente alle  istanze  degli
          aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e  secondo
          le indicazioni fornite dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
              6-ter. I Fondi  di  cui  all'articolo  26  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di  250  milioni
          di euro per l'anno 2020. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma  sono  assegnate  ai  rispettivi  Fondi  dall'INPS  e
          trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi
          dell'andamento del costo della  prestazione,  relativamente
          alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del  limite
          di spesa. 
              7. I fondi di solidarieta' bilaterali  del  Trentino  e
          dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1,  con
          le medesime modalita' del presente articolo. 
              8. I lavoratori  destinatari  delle  norme  di  cui  al
          presente articolo  devono  risultare  alle  dipendenze  dei
          datori di lavoro richiedenti la prestazione alla  data  del
          25 marzo 2020 e ai lavoratori  stessi  non  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              9. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi da  1  a  5  e  7  e  di  cui  all'articolo  21  sono
          riconosciute nel limite massimo di spesa  pari  a  11.599,1
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da  1
          a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              10-bis. I datori di lavoro con unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  l  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
          i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o  unita'
          produttiva od operativa nei comuni suddetti,  limitatamente
          ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
          comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
          trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di
          accesso  all'assegno  ordinario  con   causale   "emergenza
          COVID-19", per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre
          mesi. L'assegno  ordinario  di  cui  al  primo  periodo  e'
          concesso anche ai lavoratori dipendenti  presso  datori  di
          lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale  (FIS)
          che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti.  Al  predetto
          trattamento non  si  applica  il  tetto  aziendale  di  cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 148 del 2015. 
              10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al
          comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di  spesa
          pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con  riferimento
          al trattamento ordinario di integrazione salariale e a  4,4
          milioni di  euro  per  l'anno  2020  con  riferimento  alla
          prestazione  di  assegno  ordinario.  L'INPS  provvede   al
          monitoraggio dei limiti di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              10-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  10-bis  e
          10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
          per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.» 
              «Art. 19-bis  Norma  di  interpretazione  autentica  in
          materia di accesso agli ammortizzatori  sociali  e  rinnovo
          dei contratti a termine 
              1. Considerata l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
          ai  datori  di  lavoro  che  accedono  agli  ammortizzatori
          sociali di cui agli  articoli  da  19  a  22  del  presente
          decreto,  nei  termini  ivi  indicati,  e'  consentita   la
          possibilita',  in  deroga  alle  previsioni  di  cui   agli
          articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32,  comma
          1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.
          81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo  o  alla
          proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di
          somministrazione.» 
              «Art.  20   Trattamento   ordinario   di   integrazione
          salariale per le aziende  che  si  trovano  gia'  in  Cassa
          integrazione straordinaria 
              1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020  hanno
          in  corso  un   trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinario, possono presentare  domanda  di  concessione
          del trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  ai
          sensi dell'articolo 19 e per una  durata  massima  di  nove
          settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
          agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel
          medesimo periodo per i soli datori di  lavoro  che  abbiano
          interamente fruito il periodo precedentemente concesso.  E'
          altresi' riconosciuto un  eventuale  ulteriore  periodo  di
          durata massima di quattro settimane di trattamento  di  cui
          al presente comma per periodi decorrenti dal  1°  settembre
          2020 al 31 ottobre 2020  fruibili  ai  sensi  dell'articolo
          22-ter. La concessione del trattamento ordinario sospende e
          sostituisce il trattamento  di  integrazione  straordinario
          gia' in corso. La concessione del trattamento ordinario  di
          integrazione salariale puo'  riguardare  anche  i  medesimi
          lavoratori   beneficiari   delle   integrazioni   salariali
          straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. 
              2.  La  concessione  del   trattamento   ordinario   di
          integrazione  salariale  e'  subordinata  alla  sospensione
          degli effetti della concessione  della  cassa  integrazione
          straordinaria precedentemente  autorizzata  e  il  relativo
          periodo di trattamento ordinario di integrazione  salariale
          concesso ai sensi dell'articolo 19 non  e'  conteggiato  ai
          fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e
          dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148. 
              3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
          integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1  e  in
          considerazione della relativa fattispecie  non  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
              4.  In  considerazione  della   limitata   operativita'
          conseguente alle misure  di  contenimento  per  l'emergenza
          sanitaria, in via transitoria  all'espletamento  dell'esame
          congiunto e alla presentazione delle relative  istanze  per
          l'accesso  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  limitatamente  ai
          termini procedimentali. 
              5. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 3 sono  riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
              6. 
              7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
          5 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              7-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  che
          alla  data  del  23  febbraio  2020  hanno  in   corso   un
          trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,
          possono presentare domanda di concessione  del  trattamento
          ordinario di integrazione salariale ai sensi  dell'articolo
          19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
          limite massimo di spesa pari a  0,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da  1
          a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche
          in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
          considerazione ulteriori domande. 
              7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
          a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e
          formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.» 
              «Art. 21 Trattamento di assegno ordinario per i  datori
          di lavoro che hanno trattamenti di assegni di  solidarieta'
          in corso 
              1.  I  datori  di  lavoro,   iscritti   al   Fondo   di
          integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio  2020
          hanno  in  corso  un  assegno  di   solidarieta',   possono
          presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai
          sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a  nove
          settimane. 
              La  concessione  dell'assegno  ordinario   sospende   e
          sostituisce l'assegno di solidarieta'  gia'  in  corso.  La
          concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche  i
          medesimi    lavoratori    beneficiari    dell'assegno    di
          solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro. 
              2. I periodi in cui vi e' coesistenza  tra  assegno  di
          solidarieta' e assegno  ordinario  concesso  ai  sensi  del
          comma 1 non sono conteggiati ai fini  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma  3,
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              3. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 19, comma 9. 
              4.  Limitatamente  ai  periodi  di  assegno   ordinario
          concessi ai sensi del comma 1  e  in  considerazione  della
          relativa  fattispecie  non  si  applica   quanto   previsto
          dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              5. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              «Art. 22 Nuove disposizioni per la  Cassa  integrazione
          in deroga 
              1. Le Regioni e Province autonome, con  riferimento  ai
          datori di lavoro del settore privato,  ivi  inclusi  quelli
          agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
          religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non  trovino
          applicazione le tutele previste dalle vigenti  disposizioni
          in  materia  di  sospensione  o  riduzione  di  orario,  in
          costanza di rapporto di  lavoro,  possono  riconoscere,  in
          conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,
          previo accordo  che  puo'  essere  concluso  anche  in  via
          telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale per  i  datori  di
          lavoro, trattamenti  di  cassa  integrazione  salariale  in
          deroga, per la durata della  riduzione  o  sospensione  del
          rapporto di lavoro e comunque per un periodo non  superiore
          a per una durata massima  di  nove  settimane  per  periodi
          decorrenti  dal  23  febbraio  2020  al  31  agosto   2020,
          incrementate di ulteriori  cinque  settimane  nel  medesimo
          periodo per i soli datori di  lavoro  ai  quali  sia  stato
          interamente gia' autorizzato un periodo di nove  settimane.
          Le predette ulteriori cinque  settimane  sono  riconosciute
          secondo le modalita' di cui all'articolo  22-ter  e  tenuto
          conto di quanto disciplinato  dall'articolo  22-quater.  E'
          altresi' riconosciuto un  eventuale  ulteriore  periodo  di
          durata massima di quattro settimane di trattamento  di  cui
          al presente comma per periodi decorrenti dal  1°  settembre
          2020 al 31 ottobre 2020  fruibili  ai  sensi  dell'articolo
          22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
          congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e  sale
          cinematografiche, e'  possibile  usufruire  delle  predette
          quattro settimane anche  per  periodi  precedenti  al  1  °
          settembre a condizione che i medesimi  abbiano  interamente
          fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
          massima di quattordici settimane.  Per  i  lavoratori  sono
          riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
          accessori.  Il  trattamento  di  cui  al  presente   comma,
          limitatamente ai lavoratori del settore  agricolo,  per  le
          ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei  limiti
          ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai  fini  del  calcolo
          delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo  di
          cui al presente comma non e'  richiesto  per  i  datori  di
          lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 
              2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori
          di lavoro domestico. 
              3. Il  trattamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di  euro
          per l'anno  2020,  a  decorrere  dal  23  febbraio  2020  e
          limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del  25
          marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
          comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
          quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali  per  i  trattamenti  concessi  dal
          medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 
              4. I trattamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concessi  con  decreto  delle  regioni  e  delle   province
          autonome interessate, da trasmettere all'INPS in  modalita'
          telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
          efficacia e' in ogni caso  subordinata  alla  verifica  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le  regioni
          e  le  province  autonome,   unitamente   al   decreto   di
          concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
          regioni  e  alle  province  autonome,  che  le  istruiscono
          secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e  alle
          province  autonome  interessate.   Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga che e' stato raggiunto,  anche  in  via
          prospettica il limite di spesa, le regioni  e  le  province
          autonome  non  potranno  in  ogni   caso   emettere   altri
          provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui  al
          comma 3 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o  province
          autonome in cui sono localizzate le unita'  produttive  del
          medesimo datore  di  lavoro,  al  di  sopra  del  quale  il
          trattamento e' riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e  8,  e  ai
          fini   della   relativa   attuazione,    l'INPS    comunica
          settimanalmente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le
          risultanze, anche in via prospettica, delle  autorizzazioni
          e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite  tra
          le singole regioni e province  autonome.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottare
          entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
          ripartite   e   non   corrispondenti   ad    autorizzazioni
          riconosciute e le somme non ripartite al fine  di  renderle
          disponibili all'INPS per le finalita' di  cui  all'articolo
          22-ter, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  126,
          commi 7 e 8. 
              5. Le risorse finanziarie relative  ai  trattamenti  di
          cui al comma 1, destinate alle Province autonome di  Trento
          e di  Bolzano,  sono  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che  autorizzano  le
          relative prestazioni. Le funzioni previste per le  province
          autonome al comma  4  si  intendono  riferite  ai  predetti
          Fondi. 
              5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche  le
          risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis,
          del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  in
          alternativa  alla  destinazione  alle  azioni  di  politica
          attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 
              5-ter. Le risorse finanziarie relative  ai  trattamenti
          di cui al comma 5,  destinate  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni  connesse  alla  perdita
          del posto di lavoro previste  dalla  normativa  vigente.  I
          rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  autorizzano
          le relative prestazioni. 
              5-quater.  Le  risorse   finanziarie   dei   Fondi   di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni connesse  a  trattamenti
          di integrazione salariale  ordinaria,  straordinaria  e  in
          deroga  previste  dalla  normativa  vigente.  I  rispettivi
          Fondi, costituiti ai sensi  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
          relative prestazioni. 
              6. Per  il  trattamento  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma  2,
          primo periodo, del presente decreto.  Il  trattamento  puo'
          essere  concesso  esclusivamente  con   la   modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.  Le
          domande devono essere  presentate,  a  pena  di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
          il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  e'  stabilito  al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,  se  tale  ultimo
          termine e' posteriore a quello  determinato  ai  sensi  del
          terzo  periodo.  Per  le  domande  riferite  a  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
          avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,
          il termine e' fissato, a pena di decadenza,  al  15  luglio
          2020.  Indipendentemente  dal  periodo  di  riferimento,  i
          datori  di  lavoro  che  abbiano  erroneamente   presentato
          domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui  avrebbero
          avuto diritto o comunque con  errori  o  omissioni  che  ne
          hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda
          nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta
          giorni dalla  comunicazione  dell'errore  nella  precedente
          istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche
          nelle more della  revoca  dell'eventuale  provvedimento  di
          concessione  emanato  dall'amministrazione  competente;  la
          predetta domanda, presentata nelle modalita'  corrette,  e'
          considerata comunque tempestiva se presentata entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
          giugno 2020, n. 52. Il datore di  decreto-legge  16  giugno
          2020, n. 52. Il datore di lavoro e'  obbligato  ad  inviare
          all'Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il  pagamento
          dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
          dall'Istituto, entro la fine del mese successivo  a  quello
          in cui e' collocato il periodo di  integrazione  salariale,
          ovvero, se posteriore, entro il termine  di  trenta  giorni
          dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede  di
          prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e'
          stabilito al trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,
          se tale ultimo termine e' posteriore a  quello  determinato
          ai sensi del settimo periodo.  Trascorso  inutilmente  tale
          termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
          connessi  rimangono  a  carico   del   datore   di   lavoro
          inadempiente. 
              6-bis. Esclusivamente per i datori  di  lavoro  di  cui
          all'ultimo periodo del comma 4 il  trattamento  di  cui  al
          comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
          cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148. 
              7. 
              8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
          6 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              8-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
          nonche' i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o
          unita'  produttiva  od  operativa  nei   comuni   suddetti,
          limitatamente  ai   lavoratori   in   forza   residenti   o
          domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
          di cassa integrazione salariale in deroga, per  un  periodo
          aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla  data
          del 23 febbraio 2020, in base  alla  procedura  di  cui  al
          presente articolo. 
              8-ter.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  8-bis   e'
          riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
          di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
              8-quater. Al di fuori dei casi di cui al  comma  8-bis,
          le  Regioni  Lombardia,  Veneto  ed   Emilia-Romagna,   con
          riferimento ai datori di lavoro con unita'  produttive  ivi
          situate nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
          legale o unita'  produttiva  od  operativa  nelle  predette
          regioni, limitatamente ai lavoratori in forza  residenti  o
          domiciliati nelle  medesime  regioni,  possono  riconoscere
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo  a
          quello di cui al comma 1 e autorizzabile  con  il  medesimo
          provvedimento di concessione.  Al  trattamento  di  cui  al
          presente comma si applica la procedura di cui  al  presente
          articolo. Per il riconoscimento dei  trattamenti  da  parte
          delle regioni di cui al presente comma, i limiti di  spesa,
          per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate  in
          esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
          ammontare pari  a  135  milioni  di  euro  per  la  regione
          Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto  e  a
          25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 
              8-quinquies. Agli oneri di cui  al  comma  8-quater  si
          provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  di
          cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate,  ai  sensi
          dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
          politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»