Art. 60
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di
COVID-19
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di
contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e
assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono
destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma
di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o
di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di
COVID-19.
4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un
periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di
aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilita' della
sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero
stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle
attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione
che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo
continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per il
quale e' concesso l'aiuto. L'imputabilita' della sovvenzione per il
pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera
l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale
beneficiario.
6. La sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere combinata
con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili
o selettive, purche' il sostegno combinato non comporti una
sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale
interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono
essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i
differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso
consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n.
221, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli da 19 a 22 del
citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dagli articoli 68, 69 e 70 della presente legge:
«Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui
al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei
termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma
2, nonche' dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto
legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica
dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29,
comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
successive richieste. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge
8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai
fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale «emergenza
COVID-19» sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel
periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile
2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore
agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA,
puo' essere presentata domanda di concessione del
trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi
dell'articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.100 milioni
di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al
comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa
pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento
al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4
milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla
prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al
monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Art. 19-bis Norma di interpretazione autentica in
materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo
dei contratti a termine
1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori
sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente
decreto, nei termini ivi indicati, e' consentita la
possibilita', in deroga alle previsioni di cui agli
articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla
proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di
somministrazione.»
«Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria
1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno
in corso un trattamento di integrazione salariale
straordinario, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale ai
sensi dell'articolo 19 e per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel
medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E'
altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di
durata massima di quattro settimane di trattamento di cui
al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo
22-ter. La concessione del trattamento ordinario sospende e
sostituisce il trattamento di integrazione straordinario
gia' in corso. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale puo' riguardare anche i medesimi
lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali
straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo
19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
«Art. 21 Trattamento di assegno ordinario per i datori
di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarieta'
in corso
1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di
integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020
hanno in corso un assegno di solidarieta', possono
presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai
sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove
settimane.
La concessione dell'assegno ordinario sospende e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La
concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i
medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di
solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione
in deroga
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai
datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli
agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario, in
costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
previo accordo che puo' essere concluso anche in via
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in
deroga, per la durata della riduzione o sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore
a per una durata massima di nove settimane per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato
interamente gia' autorizzato un periodo di nove settimane.
Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute
secondo le modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto
conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E'
altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di
durata massima di quattro settimane di trattamento di cui
al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo
22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori
di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le
risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in
alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano
le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda
nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente
istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche
nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di
concessione emanato dall'amministrazione competente; la
predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e'
considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
giugno 2020, n. 52. Il datore di decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare
all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale,
ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di
prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e'
stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52,
se tale ultimo termine e' posteriore a quello determinato
ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro
inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»