Art. 61 Disposizioni comuni 1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019. 2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020. 3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. 5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. 6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'articolo 53. 7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.
Riferimenti normativi - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. - Il Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193. - Il Regolamento 1388/2014 del 16 dicembre 2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2014, n. L 369. Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis. - Si riporta il testo dell'articolo 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.»