Art. 61 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a  60  non  possono  essere
concessi alle  imprese  che  erano  gia'  in  difficolta',  ai  sensi
dell'articolo 2, punto 18 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, dell'articolo  2,  punto  14  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019. 
  2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il
31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di  agevolazioni
fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in
cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione
fiscale relativa all'annualita' 2020. 
  3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54  a  60  e'
subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui  al
comma 4 da parte della Commissione europea,  ai  sensi  dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al  rispetto
delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 
  4. Il Dipartimento delle politiche  europee  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  provvede,  entro  7  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60  al
fine di  ottenere  la  preventiva  autorizzazione  della  Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 107 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, per  tutte  le  successive  misure  che  saranno
adottate dagli enti di cui  al  comma  1.  Il  medesimo  Dipartimento
provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del regime-quadro
di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui  all'articolo  52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come  modificato  dall'articolo
64, nonche' nei registri  aiuti  di  Stato  SIAN-Sistema  Informativo
Agricolo  Nazionale   e   SIPA-Sistema   Italiano   della   Pesca   e
dell'Acquacoltura. 
  5. Gli enti che adottano  le  misure  e  concedono  gli  aiuti,  ad
eccezione degli aiuti nei settori  agricoltura  e  pesca,  provvedono
agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale  aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
come  modificato  dall'articolo  64.  Per  gli  aiuti   nei   settori
agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo  provvedono,  in
analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri
SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e  SIPA-Sistema  Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti  che
adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e
le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla sezione  4
della Comunicazione di cui al comma 1. 
  6. Agli aiuti concessi ai sensi  degli  articoli  da  54  a  60  si
applica la disposizione di cui all'articolo 53. 
  7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60  non  devono  in  ogni
caso superare  le  soglie  massime  per  beneficiario  ivi  previste,
calcolate tenendo conto di  ogni  altro  aiuto,  da  qualunque  fonte
proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di  cui
ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli  aiuti
ai sensi degli  articoli  da  54  a  60  verificano,  anche  mediante
autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti  di  importo
complessivamente superiore alle soglie  massime  consentite.  Restano
fermi gli obblighi di cui all'articolo 63. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del  17  giugno  2014
          della Commissione che dichiara alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  trattato  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
                
              - Il Regolamento (UE) n. 702/2014 del  25  giugno  2014
          della Commissione che dichiara compatibili con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
          zone rurali e che abroga il regolamento  della  Commissione
          (CE) n. 1857/2006 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  1  luglio
          2014, n. L 193.  
              - Il Regolamento 1388/2014 del 16 dicembre  2014  della
          Commissione  che  dichiara  compatibili  con   il   mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di  aiuti  a  favore  delle  imprese  attive  nel
          settore     della     produzione,     trasformazione      e
          commercializzazione   dei   prodotti    della    pesca    e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24  dicembre
          2014, n. L 369.  
              Per il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  52  della  citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
              «Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato 
              1. Al fine di garantire  il  rispetto  dei  divieti  di
          cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'
          previsti dalla normativa europea e nazionale in materia  di
          aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
          ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le  relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
              a) gli aiuti di  Stato  di  cui  all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
              b) gli aiuti de minimis come definiti  dal  regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
              c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione  per  i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
              d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
          aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea  abbia
          ordinato  il  recupero  ai  sensi  dell'articolo   16   del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.»