Art. 61
Disposizioni comuni
1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere
concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi
dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il
31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni
fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in
cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione
fiscale relativa all'annualita' 2020.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 e'
subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui al
comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto
delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al
fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, per tutte le successive misure che saranno
adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento
provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del regime-quadro
di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo
64, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo
Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e
dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad
eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono
agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori
agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in
analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri
SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che
adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e
le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4
della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si
applica la disposizione di cui all'articolo 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni
caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste,
calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte
proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui
ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti
ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante
autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo
complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano
fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.
Riferimenti normativi
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014
della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Il Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014
della Commissione che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio
2014, n. L 193.
- Il Regolamento 1388/2014 del 16 dicembre 2014 della
Commissione che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre
2014, n. L 369.
Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 52 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di
cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia
ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.»