Art. 62
Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli
articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di
agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e
garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici)
1. - 16. Omissis
17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a
flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita'
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing
finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo
debito garantito dall'ente a seguito della definitiva
escussione della garanzia. Inoltre, costituisce
indebitamento il residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano
garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito e per le finalita' definite dal comma 18. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea
carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
gia' prevista idonea copertura di bilancio.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 125 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 125 Proroga dei termini nel settore assicurativo
e per opere di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile dei piccoli comuni
1. - 3. Omissis
4. In considerazione degli effetti determinati dalla
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di
contrastare le difficolta' finanziarie delle piccole e
medie imprese e facilitarne l'accesso al credito,
l'Unioncamere e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'anno in corso, a valere
sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono
realizzare specifici interventi, anche tramite appositi
accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri
organismi di garanzia, nonche' con soggetti del sistema
creditizio e finanziario. Per le stesse finalita', le
camere di commercio e le loro societa' in house sono,
altresi', autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione
di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una
piattaforma on line di social lending e di crowdfunding,
tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi
conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.»