Art. 62 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  degli
articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse  dei  rispettivi  bilanci.
Gli  aiuti  degli  enti  territoriali  sono  concessi  nel   rispetto
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.  Le
Camere di commercio  non  possono  concedere  aiuti  sotto  forma  di
agevolazioni fiscali e per  gli  aiuti  sotto  forma  di  prestiti  e
garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge  17  marzo
2020 n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  17  dell'articolo  3
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004): 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici) 
              1. - 16. Omissis 
              17. Per gli enti di  cui  al  comma  16,  costituiscono
          indebitamento, agli effetti  dell'art.  119,  sesto  comma,
          della Costituzione, l'assunzione di mutui,  l'emissione  di
          prestiti obbligazionari, le  cartolarizzazioni  relative  a
          flussi  futuri  di  entrata,  a  crediti  e   a   attivita'
          finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma  incassata
          al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
          swap  (cosiddetto  upfront),  le  operazioni   di   leasing
          finanziario stipulate  dal  1°  gennaio  2015,  il  residuo
          debito  garantito  dall'ente  a  seguito  della  definitiva
          escussione    della    garanzia.    Inoltre,    costituisce
          indebitamento  il  residuo  debito  garantito   a   seguito
          dell'escussione   della   garanzia   per   tre   annualita'
          consecutive, fermo  restando  il  diritto  di  rivalsa  nei
          confronti del debitore originario. 
              Dal 2015, gli  enti  di  cui  al  comma  16  rilasciano
          garanzie solo a favore  dei  soggetti  che  possono  essere
          destinatari di contributi agli investimenti  finanziati  da
          debito e per  le  finalita'  definite  dal  comma  18.  Non
          costituiscono indebitamento, agli effetti del  citato  art.
          119, le operazioni che non comportano  risorse  aggiuntive,
          ma  consentono  di  superare,  entro  il   limite   massimo
          stabilito dalla normativa statale vigente,  una  momentanea
          carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
          gia' prevista idonea copertura di bilancio. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 125 del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 125 Proroga dei termini nel settore  assicurativo
          e  per  opere  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo
          territoriale sostenibile dei piccoli comuni 
              1. - 3. Omissis 
              4. In considerazione degli  effetti  determinati  dalla
          situazione straordinaria di emergenza  sanitaria  derivante
          dalla diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  al  fine  di
          contrastare le  difficolta'  finanziarie  delle  piccole  e
          medie  imprese  e   facilitarne   l'accesso   al   credito,
          l'Unioncamere  e  le  camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura, nell'anno  in  corso,  a  valere
          sulle risorse disponibili dei rispettivi  bilanci,  possono
          realizzare specifici  interventi,  anche  tramite  appositi
          accordi con  il  fondo  centrale  di  garanzia,  con  altri
          organismi di garanzia, nonche'  con  soggetti  del  sistema
          creditizio e  finanziario.  Per  le  stesse  finalita',  le
          camere di commercio e  le  loro  societa'  in  house  sono,
          altresi', autorizzate ad intervenire mediante  l'erogazione
          di finanziamenti con risorse reperite  avvalendosi  di  una
          piattaforma on line di social lending  e  di  crowdfunding,
          tenendo apposita contabilizzazione  separata  dei  proventi
          conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.»