Art. 63
Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti
1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, sono
concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e
pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo
Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e
dell'Acquacoltura.
2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli
da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso
l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA-CAR»,
acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi
dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed
assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei
precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto
adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli
aiuti concessi ai singoli beneficiari e' operata dai soggetti
competenti, sotto la propria responsabilita'.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 61.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115 recante «Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio
2017, n. 175.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto 31 maggio 2017, n. 115:
«Art. 8. Registrazione dei regimi di aiuti e degli
aiuti ad hoc
1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e
aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti,
l'Autorita' responsabile e' tenuta alla registrazione dello
stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul
sito web del registro. Fatto salvo quanto previsto
all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di
regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla
preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla
Commissione europea, deve intervenire entro sessanta
giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione
nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla
Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento
dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di
aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il
predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a
partire dalla quale i soggetti beneficiari possono
richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni
caso, la registrazione di cui al presente articolo deve
intervenire prima della concessione degli aiuti
individuali.
2. I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc gia' istituiti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli
stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali
successivamente alla predetta data di entrata in vigore.
Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura
informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli
aiuti individuali.
3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc e'
identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso
l'attribuzione di uno specifico codice identificativo
«Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorita'
responsabile tramite la procedura informatica di cui al
comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto
ad hoc e' certificata attraverso l'attribuzione del
predetto codice.
4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o
aiuto ad hoc sono trasmesse al Registro nazionale aiuti
sulla base di tracciati di dettaglio specificati con
provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico adottato
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente regolamento, che definisce, altresi', le modalita'
di accreditamento dell'Autorita' responsabile e individua
un centro unico di responsabilita' per le funzionalita' del
Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo
economico.»