Art. 63 Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti 1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. 2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA-CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari e' operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilita'.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 61. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2017, n. 175. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115: «Art. 8. Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc 1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorita' responsabile e' tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni caso, la registrazione di cui al presente articolo deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali. 2. I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali. 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc e' identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorita' responsabile tramite la procedura informatica di cui al comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc e' certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice. 4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o aiuto ad hoc sono trasmesse al Registro nazionale aiuti sulla base di tracciati di dettaglio specificati con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico adottato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, che definisce, altresi', le modalita' di accreditamento dell'Autorita' responsabile e individua un centro unico di responsabilita' per le funzionalita' del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.»