Art. 64
Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai
registri aiuti di Stato SIAN e SIPA
1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' adeguato a cura del
Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e
SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni
introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive
modifiche e integrazioni.
2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la
registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione
europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e
delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli,
nonche' per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti,
prevedendo modalita' semplificate per aiuti automatici, sia fiscali
che non fiscali.
3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Sono mantenute tutte le funzionalita' dei registri e in ogni
caso sono mantenute le funzionalita' del registro nazionale degli
aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli
articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e' riportato nei riferimenti normatvi all'art.
61.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo degli articoli 13, 14 e 15 del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31
maggio 2017, n. 115:
«Art. 13. Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli
aiuti SIEG
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il
Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti
alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti
di Stato o degli aiuti SIEG e' tenuto ad avvalersi, secondo
quanto previsto dal presente articolo, del supporto del
Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura
informatica disponibile sul sito web del registro.
2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al
comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati
identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la
registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura
Aiuti di cui al comma 3 e la Visura Deggendorf di cui al
comma 4.
3. La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un
periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di
Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de
minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto
identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con
riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono
indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto
concedente, la legge, il regolamento o la normativa in
applicazione del quale l'aiuto e' concesso, con i
riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento
disponibile. Nella medesima visura e' fornita anche
l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca,
cosi' come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base
dei criteri di integrazione e interoperabilita' di cui
all'articolo 6. La Visura Aiuti ha natura certificativa
delle informazioni in essa contenute, cosi' come inserite
dalle Autorita' responsabili e dai Soggetti concedenti. Con
il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi
disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le
informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti.
4. La Visura Deggendorf contiene le informazioni
relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di
recupero secondo quanto precisato all'articolo 15.
5. In esito alle visure di cui ai commi 3 e 4, il
Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto
concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR».
6. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla
completezza delle informazioni rilasciate dal Registro
nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in
capo all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente
che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel
registro stesso, ferme restando la responsabilita' del
soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di
inserimento fornite all'Autorita' responsabile o al
Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni.
7. Eventuali funzionalita' del Registro nazionale
aiuti, ulteriori rispetto alle verifiche previste, ai sensi
dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal
presente articolo, possono essere definite con un
successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.»
«Art. 14. Verifiche relative agli aiuti de minimis
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il
Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti
alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti
de minimis e agli aiuti de minimis SIEG, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e' tenuto ad
avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo,
del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la
procedura informatica disponibile sul sito web del
registro.
2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al
comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati
identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la
registrazione dell'aiuto individuale, genera i seguenti
documenti:
a) Visura Aiuti di cui all'articolo 13, comma 3;
b) Visura Aiuti de minimis.
3. La Visura Aiuti de minimis identifica gli aiuti de
minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei due
esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario
in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa
unica, come identificabile dalle informazioni rese
disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere
di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte
dal Soggetto concedente. In particolare, con riferimento a
ciascun aiuto individuale concesso sono indicati l'importo,
la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge,
il regolamento o la normativa in applicazione del quale
l'aiuto e' concesso, con i riferimenti della data e
dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Le
informazioni relative agli aiuti de minimis relativi al
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al
settore della pesca e dell'acquacoltura sono rese
disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri
di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6.
4. In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro
nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente,
rilascia il «Codice Concessione RNA - COR» qualora
l'importo dell'aiuto individuale per il quale e' in corso
la registrazione e' pari o inferiore all'importo dell'aiuto
concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti
dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non
rilascia il predetto codice e non consente la registrazione
dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia
superiore all'importo dell'aiuto concedibile, ferma
restando la possibilita', ove prevista dal regime di aiuti
o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione dell'aiuto
individuale nei limiti del massimale de minimis ancora
disponibile. Qualora la verifica dell'avvenuto superamento
dell'importo concedibile sia basata su informazioni rese
disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri
di interoperabilita' dai registri SIAN e SIPA ovvero dal
Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il
Registro nazionale aiuti puo', comunque, rilasciare il
«Codice Concessione RNA - COR», previa reiterazione della
richiesta del Soggetto concedente che ne assume la piena
responsabilita'.
5. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4,
e' reso disponibile lo schema di dettaglio contenente le
informazioni riportate nella Visura Aiuti de minimis.
6. A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del
massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de
minimis SIEG gia' concessi avviene esclusivamente
attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il
Soggetto concedente e' tenuto a effettuare il predetto
controllo, oltre che sulla base delle informazioni
desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate
dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de
minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due
esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario
in corso.
7. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla
completezza delle informazioni rilasciate dal Registro
nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in
capo all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente
che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel
registro stesso, ferma restando la responsabilita' del
soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di
inserimento fornite all'Autorita' responsabile o al
Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni.»
«Art. 15. Verifiche relative agli aiuti illegali
oggetto di decisione di recupero
1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive
modificazioni, ai sensi del quale nessuno puo' beneficiare
di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero della Commissione
europea che dichiara determinati aiuti illegali e
incompatibili con il mercato interno, il Registro nazionale
aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto
beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto
individuale, genera la Visura Deggendorf. Tale documento
consente di accertare se un determinato soggetto,
identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
europea.
2. La Visura Deggendorf e' rilasciata ai fini delle
verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di
Stato e degli aiuti SIEG ai sensi dell'articolo 13 e deve,
in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente
nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche
propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti,
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito
web del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo
10, l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini
dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei
provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato
e di aiuti SIEG.
3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4,
sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le
informazioni riportate nella Visura Deggendorf.
4. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla
completezza delle informazioni rilasciate dal Registro
nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in
capo al Soggetto concedente o ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad inserire
le informazioni nel registro stesso.»