Art. 64 
 
Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti  di  Stato  e  ai
                 registri aiuti di Stato SIAN e SIPA 
 
  1. Entro il 30 maggio 2020, il  registro  di  cui  all'articolo  52
della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  e'  adeguato  a  cura  del
Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e
SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
e  forestali,  mediante   sezione   aggiuntiva,   alle   disposizioni
introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
modificano  i  registri  di  cui  al  comma  1  per   consentire   la
registrazione del  regime  di  aiuti  autorizzato  dalla  Commissione
europea ai sensi degli articoli da 54 a 60  del  presente  decreto  e
delle misure di  aiuti  adottate  ai  sensi  degli  stessi  articoli,
nonche' per contenere i dati necessari alla concessione degli  aiuti,
prevedendo modalita' semplificate per aiuti automatici,  sia  fiscali
che non fiscali. 
  3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Sono mantenute tutte le funzionalita' dei  registri  e  in  ogni
caso sono mantenute le funzionalita'  del  registro  nazionale  degli
aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, a supporto dello svolgimento  delle  verifiche  di  cui  agli
articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115. 
  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono   agli   adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 52  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234 e' riportato nei riferimenti normatvi all'art.
          61. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, 14  e  15  del
          citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31
          maggio 2017, n. 115: 
              «Art. 13. Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli
          aiuti SIEG 
              1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  234,  e  successive  modificazioni,  il
          Soggetto concedente nell'ambito  delle  attivita'  inerenti
          alle verifiche propedeutiche alla concessione  degli  aiuti
          di Stato o degli aiuti SIEG e' tenuto ad avvalersi, secondo
          quanto previsto dal presente  articolo,  del  supporto  del
          Registro   nazionale   aiuti   utilizzando   la   procedura
          informatica disponibile sul sito web del registro. 
              2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui  al
          comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base  dei  dati
          identificativi del soggetto beneficiario  inseriti  per  la
          registrazione  dell'aiuto  individuale,  genera  la  Visura
          Aiuti di cui al comma 3 e la Visura Deggendorf  di  cui  al
          comma 4. 
              3. La Visura Aiuti identifica,  con  riferimento  a  un
          periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di
          Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti  de
          minimis  SIEG   concessi   ad   un   determinato   soggetto
          identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con
          riferimento a  ciascun  aiuto  individuale  concesso,  sono
          indicati l'importo, la data  di  concessione,  il  Soggetto
          concedente, la legge, il  regolamento  o  la  normativa  in
          applicazione  del  quale  l'aiuto  e'   concesso,   con   i
          riferimenti della data e dell'ora di  ultimo  aggiornamento
          disponibile.  Nella  medesima  visura  e'   fornita   anche
          l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e  pesca,
          cosi' come risultanti dai registri SIAN e SIPA  sulla  base
          dei criteri di  integrazione  e  interoperabilita'  di  cui
          all'articolo 6. La Visura  Aiuti  ha  natura  certificativa
          delle informazioni in essa contenute, cosi'  come  inserite
          dalle Autorita' responsabili e dai Soggetti concedenti. Con
          il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono  resi
          disponibili  gli  schemi   di   dettaglio   contenenti   le
          informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti. 
              4.  La  Visura  Deggendorf  contiene  le   informazioni
          relative  agli  aiuti  illegali  oggetto  di  decisione  di
          recupero secondo quanto precisato all'articolo 15. 
              5. In esito alle visure di cui  ai  commi  3  e  4,  il
          Registro  nazionale  aiuti,  su  richiesta   del   Soggetto
          concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR». 
              6. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla
          completezza  delle  informazioni  rilasciate  dal  Registro
          nazionale aiuti ai sensi del presente  articolo  rimane  in
          capo all'Autorita' responsabile o  al  Soggetto  concedente
          che  hanno  provveduto  ad  inserire  le  informazioni  nel
          registro stesso,  ferme  restando  la  responsabilita'  del
          soggetto  beneficiario  per  le  informazioni  oggetto   di
          inserimento  fornite  all'Autorita'   responsabile   o   al
          Soggetto concedente con dichiarazione  resa  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, e successive modificazioni. 
              7.  Eventuali  funzionalita'  del  Registro   nazionale
          aiuti, ulteriori rispetto alle verifiche previste, ai sensi
          dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  dal
          presente  articolo,  possono   essere   definite   con   un
          successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.» 
              «Art. 14. Verifiche relative agli aiuti de minimis 
              1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  234,  e  successive  modificazioni,  il
          Soggetto concedente nell'ambito  delle  attivita'  inerenti
          alle verifiche propedeutiche alla concessione  degli  aiuti
          de  minimis  e  agli  aiuti  de  minimis   SIEG,   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere c)  e  d),  e'  tenuto  ad
          avvalersi, secondo quanto previsto dal  presente  articolo,
          del supporto del Registro nazionale  aiuti  utilizzando  la
          procedura  informatica  disponibile  sul   sito   web   del
          registro. 
              2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui  al
          comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base  dei  dati
          identificativi del soggetto beneficiario  inseriti  per  la
          registrazione dell'aiuto  individuale,  genera  i  seguenti
          documenti: 
              a) Visura Aiuti di cui all'articolo 13, comma 3; 
              b) Visura Aiuti de minimis. 
              3. La Visura Aiuti de minimis identifica gli  aiuti  de
          minimis e gli aiuti  de  minimis  SIEG  concessi,  nei  due
          esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario
          in corso del soggetto beneficiario, a  livello  di  impresa
          unica,  come   identificabile   dalle   informazioni   rese
          disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle  Camere
          di commercio e, ove presenti, dalle  informazioni  raccolte
          dal Soggetto concedente. In particolare, con riferimento  a
          ciascun aiuto individuale concesso sono indicati l'importo,
          la data di concessione, il Soggetto concedente,  la  legge,
          il regolamento o la normativa  in  applicazione  del  quale
          l'aiuto  e'  concesso,  con  i  riferimenti  della  data  e
          dell'ora   di   ultimo   aggiornamento   disponibile.    Le
          informazioni relative agli aiuti  de  minimis  relativi  al
          settore agricolo e forestale  e  nelle  zone  rurali  e  al
          settore  della  pesca   e   dell'acquacoltura   sono   rese
          disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri
          di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6. 
              4. In esito alla Visura Aiuti de minimis,  il  Registro
          nazionale aiuti,  su  richiesta  del  Soggetto  concedente,
          rilascia  il  «Codice  Concessione  RNA  -   COR»   qualora
          l'importo dell'aiuto individuale per il quale e'  in  corso
          la registrazione e' pari o inferiore all'importo dell'aiuto
          concedibile, determinato sulla  base  dei  dati  risultanti
          dalla  visura  stessa.  Il  Registro  nazionale  aiuti  non
          rilascia il predetto codice e non consente la registrazione
          dell'aiuto individuale qualora l'importo dello  stesso  sia
          superiore   all'importo   dell'aiuto   concedibile,   ferma
          restando la possibilita', ove prevista dal regime di  aiuti
          o aiuto ad hoc, di effettuare la  registrazione  dell'aiuto
          individuale nei limiti  del  massimale  de  minimis  ancora
          disponibile. Qualora la verifica dell'avvenuto  superamento
          dell'importo concedibile sia basata  su  informazioni  rese
          disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso  criteri
          di interoperabilita' dai registri SIAN e  SIPA  ovvero  dal
          Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il
          Registro nazionale  aiuti  puo',  comunque,  rilasciare  il
          «Codice Concessione RNA - COR», previa  reiterazione  della
          richiesta del Soggetto concedente che ne  assume  la  piena
          responsabilita'. 
              5. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4,
          e' reso disponibile lo schema di  dettaglio  contenente  le
          informazioni riportate nella Visura Aiuti de minimis. 
              6. A decorrere dal 1° luglio  2020,  il  controllo  del
          massimale relativo agli aiuti de minimis e  agli  aiuti  de
          minimis   SIEG   gia'   concessi   avviene   esclusivamente
          attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il
          Soggetto concedente e'  tenuto  a  effettuare  il  predetto
          controllo,  oltre  che  sulla   base   delle   informazioni
          desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla  base
          delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio  rilasciate
          dai  soggetti  beneficiari  relativamente  agli  aiuti   de
          minimis e agli aiuti  de  minimis  SIEG  concessi  nei  due
          esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario
          in corso. 
              7. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla
          completezza  delle  informazioni  rilasciate  dal  Registro
          nazionale aiuti ai sensi del presente  articolo  rimane  in
          capo all'Autorita' responsabile o  al  Soggetto  concedente
          che  hanno  provveduto  ad  inserire  le  informazioni  nel
          registro stesso,  ferma  restando  la  responsabilita'  del
          soggetto  beneficiario  per  le  informazioni  oggetto   di
          inserimento  fornite  all'Autorita'   responsabile   o   al
          Soggetto concedente con dichiarazione  resa  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, e successive modificazioni.» 
              «Art.  15.  Verifiche  relative  agli  aiuti   illegali
          oggetto di decisione di recupero 
              1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46
          della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e   successive
          modificazioni, ai sensi del quale nessuno puo'  beneficiare
          di aiuti se  rientra  tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,
          successivamente, non rimborsato o depositato  in  un  conto
          bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a  recuperare  in
          esecuzione di una decisione di recupero  della  Commissione
          europea  che  dichiara   determinati   aiuti   illegali   e
          incompatibili con il mercato interno, il Registro nazionale
          aiuti, sulla base  dei  dati  identificativi  del  soggetto
          beneficiario  inseriti  per  la  registrazione   dell'aiuto
          individuale, genera la Visura  Deggendorf.  Tale  documento
          consente  di  accertare   se   un   determinato   soggetto,
          identificato tramite il  codice  fiscale,  rientra  o  meno
          nell'elenco dei soggetti  tenuti  alla  restituzione  degli
          aiuti oggetto di decisione di  recupero  della  Commissione
          europea. 
              2. La Visura Deggendorf e'  rilasciata  ai  fini  delle
          verifiche propedeutiche alla  concessione  degli  aiuti  di
          Stato e degli aiuti SIEG ai sensi dell'articolo 13 e  deve,
          in ogni caso, essere  effettuata  dal  Soggetto  concedente
          nell'ambito  delle  attivita'   inerenti   alle   verifiche
          propedeutiche   alla   erogazione   dei   predetti   aiuti,
          utilizzando la procedura informatica disponibile  sul  sito
          web del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo
          10, l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini
          dell'erogazione deve essere  espressamente  menzionata  nei
          provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato
          e di aiuti SIEG. 
              3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4,
          sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le
          informazioni riportate nella Visura Deggendorf. 
              4. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla
          completezza  delle  informazioni  rilasciate  dal  Registro
          nazionale aiuti ai sensi del presente  articolo  rimane  in
          capo  al  Soggetto  concedente  o  ai   soggetti   di   cui
          all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad  inserire
          le informazioni nel registro stesso.»