Art. 65 
 
                 Esonero temporaneo contributi Anac 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono  esonerati
dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65,  della
legge   23   dicembre   2005,   n.   266   all'Autorita'    nazionale
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2020.
L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  maturato  al  31  dicembre
2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni  di
euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  65  dell'articolo  1
          della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266: 
              «65.  A  decorrere   dall'anno   2007   le   spese   di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni e della Commissione di  vigilanza  sui  fondi
          pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per  la
          parte non coperta da finanziamento a  carico  del  bilancio
          dello Stato, secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti massimi previsti  per  legge,  versate  direttamente
          alle medesime Autorita'. Le  deliberazioni,  con  le  quali
          sono fissati anche i termini e le modalita' di  versamento,
          sono sottoposte al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
          l'approvazione con proprio decreto entro venti  giorni  dal
          ricevimento.  Decorso  il  termine  di  venti  giorni   dal
          ricevimento senza che siano state  formulate  osservazioni,
          le deliberazioni adottate  dagli  organismi  ai  sensi  del
          presente comma divengono esecutive.»