Art. 65
Esonero temporaneo contributi Anac
1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati
dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre
2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di
euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 65 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.»