Art. 11 
 
                     Meccanismi di distribuzione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10  del  regolamento  (UE)
2017/2358, i distributori conoscono i prodotti distribuiti,  valutano
la compatibilita'  con  le  esigenze  e  le  richieste  del  cliente,
distribuiscono il prodotto  ai  clienti  rientranti  nel  mercato  di
riferimento individuato dal produttore ai sensi dell'art. 6, e  fanno
in modo che  i  prodotti  siano  distribuiti  solo  quando  cio'  sia
nell'interesse  del  cliente,  anche  quando  la   distribuzione   e'
effettuata mediante i soggetti di cui  all'art.  107,  comma  4,  del
codice. 
  2.  Prima  della  sottoscrizione  del  contratto,  i   distributori
acquisiscono  dal  contraente  e,  con   riferimento   alle   polizze
collettive, dall'aderente  nelle  modalita'  e  nei  limiti  previsti
dall'art.  66  del  regolamento  IVASS  n.  40  del  2018,  tutte  le
informazioni necessarie per valutarne l'appartenenza  al  mercato  di
riferimento o al mercato  di  riferimento  negativo  individuati  dal
produttore ai sensi dell'art. 6. 
  3. Ai fini di cui all'art. 11, del regolamento (UE)  2017/2358,  il
distributore adotta procedure idonee a individuare il momento in  cui
il prodotto non risponda piu' agli interessi, agli obiettivi  e  alle
caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore
ai sensi dell'art. 6, nonche'  alle  altre  circostanze  relative  al
prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per  il  cliente.  A
tal fine effettua verifiche  periodicamente,  anche  con  riferimento
alla distribuzione effettuata mediante i  soggetti  di  cui  all'art.
107, comma 4, del codice. 
  4. Fermi restando gli obblighi di verifica e  di  monitoraggio  del
produttore previsti dall'art. 9  e  dell'art.  8,  paragrafo  4,  del
regolamento (UE) 2017/2358 i distributori: 
    a)  non  distribuiscono  prodotti  assicurativi  ai  clienti  che
appartengono al  mercato  di  riferimento  negativo  individuato  dal
produttore; 
    b)  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  lettera  c),   possono
distribuire prodotti assicurativi a clienti  che  non  rientrano  nel
mercato di riferimento individuato dal produttore, purche' i  clienti
non appartengano al mercato di riferimento negativo e  tali  prodotti
corrispondano alle richieste e alle  esigenze  assicurative  di  quei
clienti  e,  sulla  base  della  consulenza   fornita   prima   della
conclusione del contratto, siano adeguati.; 
    c) possono distribuire prodotti d'investimento  assicurativi  non
complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2017/2359 a clienti
che  non  rientrano  nel  mercato  di  riferimento  individuato   dal
produttore,  purche'  i  clienti  non  appartengano  al  mercato   di
riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle  richieste  e
alle esigenze  assicurative  di  quei  clienti  e  siano  adeguati  o
appropriati. 
  5. Fermi restando gli  obblighi  informativi  precontrattuali,  gli
intermediari quando distribuiscono un prodotto assicurativo a clienti
che  non  appartengono  al  mercato  di  riferimento  comunicano   al
produttore se il prodotto assicurativo e' distribuito al di fuori del
mercato di riferimento ai sensi del comma 4, lettere b) e c). 
  6. Gli intermediari che distribuiscono prodotti commercializzati da
imprese di assicurazione con sede legale in uno stato membro operanti
in regime di stabilimento o di  libera  prestazione  di  servizi  nel
territorio  della  Repubblica  italiana  adottano  tutti  i   presidi
necessari per garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti
in conformita' al presente regolamento,  siano  conformi  alle  norme
europee ed italiane e rispondano alle esigenze, alle  caratteristiche
e agli obiettivi del mercato di riferimento effettivo individuato.