Art. 11 Meccanismi di distribuzione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del regolamento (UE) 2017/2358, i distributori conoscono i prodotti distribuiti, valutano la compatibilita' con le esigenze e le richieste del cliente, distribuiscono il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore ai sensi dell'art. 6, e fanno in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando cio' sia nell'interesse del cliente, anche quando la distribuzione e' effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice. 2. Prima della sottoscrizione del contratto, i distributori acquisiscono dal contraente e, con riferimento alle polizze collettive, dall'aderente nelle modalita' e nei limiti previsti dall'art. 66 del regolamento IVASS n. 40 del 2018, tutte le informazioni necessarie per valutarne l'appartenenza al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati dal produttore ai sensi dell'art. 6. 3. Ai fini di cui all'art. 11, del regolamento (UE) 2017/2358, il distributore adotta procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda piu' agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore ai sensi dell'art. 6, nonche' alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente. A tal fine effettua verifiche periodicamente, anche con riferimento alla distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice. 4. Fermi restando gli obblighi di verifica e di monitoraggio del produttore previsti dall'art. 9 e dell'art. 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358 i distributori: a) non distribuiscono prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo individuato dal produttore; b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), possono distribuire prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purche' i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, siano adeguati.; c) possono distribuire prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2017/2359 a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purche' i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati. 5. Fermi restando gli obblighi informativi precontrattuali, gli intermediari quando distribuiscono un prodotto assicurativo a clienti che non appartengono al mercato di riferimento comunicano al produttore se il prodotto assicurativo e' distribuito al di fuori del mercato di riferimento ai sensi del comma 4, lettere b) e c). 6. Gli intermediari che distribuiscono prodotti commercializzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in conformita' al presente regolamento, siano conformi alle norme europee ed italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento effettivo individuato.