Art. 12 Mercato di riferimento effettivo 1. Gli intermediari adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti assicurativi che intendono distribuire siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato, oltre che con la strategia distributiva individuata dall'impresa di assicurazione. 2. Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti, al fine di garantire che gli interessi di questi ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da interessi dell'intermediario. 3. Gli intermediari individuano le ulteriori categorie di clienti ai quali il prodotto non puo' essere distribuito (mercato di riferimento negativo effettivo). 4. Il mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e il mercato di riferimento negativo effettivo di cui al comma 3 sono una specificazione del mercato di riferimento e una estensione del mercato di riferimento negativo individuati dal produttore. 5. Il mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e il mercato di riferimento negativo effettivo di cui al comma 3 sono comunicati all'impresa di assicurazione, prima della relativa distribuzione. 6. Gli intermediari riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi distribuiti tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento nonche' della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore, al fine di valutare almeno se il prodotto assicurativo resti coerente con le esigenze del mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata. A tal fine, effettuano verifiche regolari anche con riferimento alla distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice. 7. Gli intermediari, anche a seguito delle indicazioni e valutazioni ricevute dal produttore, riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o aggiornano le procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto assicurativo ovvero qualora il prodotto assicurativo non soddisfi piu' le condizioni del mercato di riferimento effettivo. 8. Gli intermediari comunicano al produttore l'eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito alla riconsiderazione di cui al comma 7. 9. A seguito delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo possono coincidere con il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo individuati dal produttore. In tal caso non si applicano i commi 6 e 8. 10. In caso di collaborazione orizzontale, ciascun intermediario, tenuto conto della rispettiva clientela, definisce il proprio mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal comma 4. 11. Il presente articolo non si applica all'intermediario di cui al comma 1 qualificabile come intermediario produttore di fatto.