Art. 13 
 
                Scambio informativo con i produttori 
 
  1. Nell'ambito dell'accordo relativo all'identificazione dei flussi
informativi di cui  all'art.  10,  i  distributori  acquisiscono  dai
produttori le informazioni necessarie  per  comprendere  e  conoscere
adeguatamente i  prodotti  che  intendono  distribuire,  al  fine  di
garantire  che  gli  stessi  siano  distribuiti  conformemente   alle
esigenze, alle  caratteristiche  e  agli  obiettivi  del  mercato  di
riferimento individuato ai sensi dell'art. 6. 
  2. I distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi  del
comma 1, nonche' quelle  relative  ai  propri  clienti,  al  fine  di
identificare  la  strategia  di  distribuzione,  nonche',   per   gli
intermediari di cui al  comma  2,  lettera  d),  dell'art.  109,  del
codice, anche al fine  di  identificare  il  mercato  di  riferimento
effettivo di cui all'art. 12.