Art. 13 Scambio informativo con i produttori 1. Nell'ambito dell'accordo relativo all'identificazione dei flussi informativi di cui all'art. 10, i distributori acquisiscono dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell'art. 6. 2. I distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del comma 1, nonche' quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare la strategia di distribuzione, nonche', per gli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 109, del codice, anche al fine di identificare il mercato di riferimento effettivo di cui all'art. 12.