Art. 14 
 
Ruolo degli organi sociali e delle funzioni  aziendali  di  controllo
degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'art.  109  del
                               codice 
 
  1. L'organo amministrativo degli intermediari di cui  al  comma  2,
lettera d), dell'art. 109 del codice, ha  la  responsabilita'  ultima
dell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione  e  sulla
definizione  del  mercato  di  riferimento  effettivo  e  approva  il
documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'art.  10
del regolamento (UE) 2017/2358. 
  2. La  funzione  di  controllo  di  conformita'  alle  norme  degli
intermediari di cui al comma 1 monitora lo sviluppo  e  la  revisione
periodica  delle  procedure  e   delle   misure   adottate   per   la
distribuzione dei prodotti assicurativi, al  fine  di  individuare  i
rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti  dal  capo  III
del regolamento (UE) 2017/2358 e dal presente regolamento. 
  3. La  funzione  di  controllo  di  conformita'  alle  norme  degli
intermediari di cui al  comma  1  redige  annualmente  una  relazione
relativa alle verifiche effettuate  sulla  corretta  definizione  del
mercato di riferimento effettivo e della strategia di  distribuzione,
nonche'  sulla   correttezza   ed   efficacia   dei   meccanismi   di
distribuzione, evidenziando eventuali criticita'. 
  4. Gli intermediari di  cui  al  comma  1  mettono  a  disposizione
dell'IVASS, su richiesta di quest'ultimo, il  documento  scritto  sui
meccanismi di distribuzione di cui all'art. 10 del  regolamento  (UE)
2017/2358 e la relazione di cui al comma 3. 
  5. Gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono che il personale
e i collaboratori siano in possesso delle competenze  necessarie  per
comprendere le caratteristiche e i rischi dei  prodotti  assicurativi
che intendono distribuire nonche' le esigenze, le  caratteristiche  e
gli obiettivi del mercato di riferimento.