Art. 14 Ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 109 del codice 1. L'organo amministrativo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 109 del codice, ha la responsabilita' ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimento effettivo e approva il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'art. 10 del regolamento (UE) 2017/2358. 2. La funzione di controllo di conformita' alle norme degli intermediari di cui al comma 1 monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal capo III del regolamento (UE) 2017/2358 e dal presente regolamento. 3. La funzione di controllo di conformita' alle norme degli intermediari di cui al comma 1 redige annualmente una relazione relativa alle verifiche effettuate sulla corretta definizione del mercato di riferimento effettivo e della strategia di distribuzione, nonche' sulla correttezza ed efficacia dei meccanismi di distribuzione, evidenziando eventuali criticita'. 4. Gli intermediari di cui al comma 1 mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultimo, il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'art. 10 del regolamento (UE) 2017/2358 e la relazione di cui al comma 3. 5. Gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono che il personale e i collaboratori siano in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti assicurativi che intendono distribuire nonche' le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.