Art. 15 Sistemi interni di controllo dell'attivita' di distribuzione assicurativa degli intermediari di cui al comma 2, lettere a) b) e f), dell'art. 109 del codice 1. Gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) e f), del codice: a) monitorano i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 121-bis del codice, dal capo III del regolamento (UE) 2017/2358 e dal presente regolamento, ivi compresa la verifica della correttezza ed efficacia dei meccanismi distributivi definiti dal documento scritto di cui dell'art. 10, del medesimo regolamento; b) evidenziano eventuali criticita' derivanti dal monitoraggio di cui alla lettera a); c) assicurano la completezza dei flussi informativi previsti dalla normativa. 2. Gli intermediari di cui al comma 1 mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultimo, il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'art. 10 del regolamento (UE) 2017/2358 e la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 1. 3. Negli intermediari di cui al comma 1, l'unita' o la struttura di cui all'art. 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2358 ha caratteristiche coerenti con la dimensione dell'intermediario e la complessita' dell'attivita' svolta.