Art. 16 Rapporti di collaborazione 1. Gli intermediari di cui al comma 2, lettere a), b), d) e f), dell'art. 109 del codice: a) forniscono agli intermediari di cui al comma 2, lettera e), dell'art. 109 del codice le informazioni relative al mercato di riferimento e alla strategia distributiva adottata dal produttore o dall'intermediario che ha conferito l'incarico di collaborazione; b) individuano le modalita' di ricezione delle informazioni acquisite dagli addetti all'attivita' di intermediazione di cui al comma 2, lettera e), dell'art. 109 del codice o operanti all'interno dei locali di cui gli intermediari si avvalgono; c) verificano che l'attivita' di distribuzione effettuata dagli intermediari di cui al comma 2, lettera e), dell'art. 109 del codice sia coerente con il mercato di riferimento e con la strategia di distribuzione adottata dal produttore e dall'intermediario che ha conferito l'incarico di collaborazione. 2. Gli intermediari effettuano le attivita' di cui al comma 1 quando distribuiscono i prodotti assicurativi tramite gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario medesimo. 3. Le imprese di assicurazione effettuano le attivita' di cui al comma 1 quando distribuiscono i propri prodotti assicurativi tramite gli intermediari di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 109 del codice. 4. Gli intermediari operativi di cui al comma 2, lettere a), b) e d), dell'art. 109 del codice che svolgono attivita' di collaborazione orizzontale sono congiuntamente responsabili per la violazione degli obblighi previsti dal capo III del regolamento (UE) 2017/2358. 5. In caso di collaborazione orizzontale, gli intermediari assicurano che: a) le informazioni relative ai prodotti assicurativi ricevute dal produttore siano trasmesse dall'intermediario emittente all'intermediario proponente; b) le definizioni del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento negativo effettivo di cui all'art. 12 siano comunicate prima della relativa distribuzione: 1) dall'intermediario emittente all'intermediario proponente; 2) dall'intermediario proponente all'intermediario emittente; 3) dall'intermediario emittente all'impresa di assicurazione; c) il produttore possa ottenere le informazioni sulla distribuzione dei prodotti assicurativi necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2358 e dal presente regolamento, con particolare riferimento alle vendite ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento.