Art. 16 
 
                     Rapporti di collaborazione 
 
  1. Gli intermediari di cui al comma 2, lettere a),  b),  d)  e  f),
dell'art. 109 del codice: 
    a) forniscono agli intermediari di cui al comma  2,  lettera  e),
dell'art. 109 del codice  le  informazioni  relative  al  mercato  di
riferimento e alla strategia distributiva adottata dal  produttore  o
dall'intermediario che ha conferito l'incarico di collaborazione; 
    b) individuano  le  modalita'  di  ricezione  delle  informazioni
acquisite dagli addetti all'attivita' di intermediazione  di  cui  al
comma 2, lettera e), dell'art. 109 del codice o operanti  all'interno
dei locali di cui gli intermediari si avvalgono; 
    c) verificano che l'attivita' di distribuzione  effettuata  dagli
intermediari di cui al comma 2, lettera e), dell'art. 109 del  codice
sia coerente con il mercato di riferimento  e  con  la  strategia  di
distribuzione adottata dal produttore  e  dall'intermediario  che  ha
conferito l'incarico di collaborazione. 
  2. Gli intermediari effettuano le  attivita'  di  cui  al  comma  1
quando distribuiscono i prodotti  assicurativi  tramite  gli  addetti
operanti all'interno dei locali dell'intermediario medesimo. 
  3. Le imprese di assicurazione effettuano le attivita'  di  cui  al
comma 1 quando distribuiscono i propri prodotti assicurativi  tramite
gli intermediari di cui al comma 2, lettera  c),  dell'art.  109  del
codice. 
  4. Gli intermediari operativi di cui al comma 2, lettere a),  b)  e
d), dell'art. 109 del codice che svolgono attivita' di collaborazione
orizzontale sono congiuntamente responsabili per la violazione  degli
obblighi previsti dal capo III del regolamento (UE) 2017/2358. 
  5.  In  caso  di  collaborazione  orizzontale,   gli   intermediari
assicurano che: 
    a) le informazioni relative ai prodotti assicurativi ricevute dal
produttore    siano    trasmesse     dall'intermediario     emittente
all'intermediario proponente; 
    b) le definizioni del mercato  di  riferimento  effettivo  e  del
mercato di riferimento negativo effettivo di cui  all'art.  12  siano
comunicate prima della relativa distribuzione: 
      1) dall'intermediario emittente all'intermediario proponente; 
      2) dall'intermediario proponente all'intermediario emittente; 
      3) dall'intermediario emittente all'impresa di assicurazione; 
    c)  il  produttore   possa   ottenere   le   informazioni   sulla
distribuzione dei prodotti assicurativi necessarie ad adempiere  agli
obblighi previsti dal  regolamento  (UE)  2017/2358  e  dal  presente
regolamento, con particolare riferimento alle vendite ai clienti  che
non appartengono al mercato di riferimento.