Art. 10 
 
                     Assegnazione del contributo 
 
  Il Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri  provvede  a  formare  gli  elenchi  delle
istituzioni scolastiche  cui  e'  riconosciuto,  rispettivamente,  il
contributo di cui all'art. 1 e all'art. 4, con  il  relativo  importo
spettante a ciascun soggetto. 
  Tali elenchi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento e
tempestivamente  pubblicati,  con  la  dovuta  evidenza,   sul   sito
istituzionale del Dipartimento stesso. 
  In caso di richiesta per un ammontare pari o inferiore  all'importo
di cui all'art. 8, comma  3,  il  contributo  e'  riconosciuto  nella
misura del 90 per cento della spesa sostenuta  per  l'acquisto  degli
abbonamenti. 
  In caso di richiesta per un ammontare superiore all'importo di  cui
all'art. 8, comma 3, il contributo e' riconosciuto in misura pari  al
90  per  cento  del  suddetto  importo,  integrato,  in  presenza  di
eventuali risorse residue,  della  quota  risultante  dalla  seguente
operazione: ripartizione  proporzionale  delle  risorse  residue  tra
tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori. In  tal  caso
l'elenco di cui al comma 1 e' formato tenendo conto dell'esito  della
ripartizione proporzionale. 
  L'importo attribuibile non puo' comunque essere superiore al 90 per
cento della spesa sostenuta per l'acquisto degli abbonamenti.